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Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 84 pagine

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Ordinanza sull’Id-e «%ASFF_YYYY_ID»

legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione devono essere distrutti al più tardi 90 giorni dopo la consultazione.

Art. 7 Conservazione di dati modificati o cancellati

1Se sono modificati o cancellati dati del registro di base, l’UFIT conserva i dati originali o i dati cancellati per dieci anni. Possono essere conservati più a lungo, se ciò è necessario per l’utilizzo sicuro dei mezzi di autenticazione elettronici.

2I dati originali e i dati cancellati non sono pubblicamente accessibili.

Sezione 3: Registro di fiducia

Art. 8 Contenuto

1Il registro di fiducia contiene le seguenti informazioni su un emittente o un verificatore:

a. il suo identificativo iscritto nel registro di base;

b. se è una persona fisica: nomi e cognomi;

c. se è una persona giuridica o una società di persone: ditta, sede e IDI;

d. l’indicazione se si tratta di un’autorità o di un altro servizio che adempie compiti pubblici;

e. se del caso, altri dati iscritti dalle autorità conformemente all’articolo 13.

2Se vi è motivo di ritenere che l’infrastruttura di fiducia o i mezzi di autenticazione elettronici sono o sono stati utilizzati in modo inappropriato o che un mezzo di autenticazione elettronico non è conforme ai formati, agli standard e ai protocolli vincolanti (art. 35), il registro di fiducia contiene una pertinente menzione.

Art. 9 Richiesta di iscrizione nel registro di fiducia

1L’emittente o il verificatore che intende iscrivere i propri dati nel registro di fiducia, deve farne richiesta all’UFG e dimostrare che il proprio identificativo è iscritto nel registro di base.

2Se un’autorità o un altro servizio che adempie compiti pubblici presenta una richiesta di iscrizione nel registro di fiducia, oltre a fornire la prova secondo il capoverso 1, deve indicare il proprio IDI e una persona responsabile dell’identificativo.

3Se una persona fisica presenta una richiesta di iscrizione nel registro di fiducia, oltre a fornire la prova secondo il capoverso 1, deve esibire il suo Id-e.

4Se una persona giuridica o una società di persone presenta una richiesta di iscrizione nel registro di fiducia, oltre a fornire la prova secondo il capoverso 1, deve corredare la sua richiesta con una firma elettronica qualificata della persona o delle persone con diritto di firma e i seguenti dati:

2 RS 172.010