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Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 84 pagine

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Ordinanza sull’Id-e «%ASFF_YYYY_ID»

2I Cantoni comunicano all’UFSP questi strumenti d’identificazione.

3L’UFSP pubblica un registro di questi strumenti d’identificazione.

4In caso di grave pericolo per la protezione o la sicurezza dei dati contenuti nella cartella informatizzata, l’UFSP può vietare l’uso di questi strumenti d’identificazione per l’accesso alla cartella informatizzata. L’UFSP può esigere dai Cantoni i documenti necessari.

Art. 28 cpv. 2

2Gli organismi che certificano gli emittenti privati di strumenti d’identificazione devono essere riconosciuti per l’audit e la certificazione di prodotti, processi e servizi da un organismo di cui al capoverso 1 lettere a, b o c.

Art. 31 rubrica e cpv. 1, frase introduttiva

Emittenti privati di strumenti d’identificazione

1Gli emittenti privati di strumenti d’identificazione vengono certificati se:

…

Art. 32 cpv. 3

3Rilascia il certificato se la comunità, la comunità di riferimento o l’emittente privato di strumenti d’identificazione soddisfa i rispettivi requisiti.

Art. 36 cpv. 1

1Le comunità, le comunità di riferimento e gli emittenti privati di strumenti d’identificazione comunicano all’organismo di certificazione ogni sostanziale adeguamento tecnico od organizzativo.

14. Ordinanza del 23 novembre 201643 sulla firma elettronica

Art. 5 cpv. 1bis

1bisSe la prova dell’identità è fornita mediante un Id-e secondo la legge del 20 dicembre 202444 sull’Id-e, l’obbligo di cui al capoverso 1 decade.

43 RS 943.032

44 RS …