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Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 84 pagine
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Ordinanza sull’Id-e «%ASFF_YYYY_ID»
3La durata massima della menzione è di sei mesi.
4Se dopo la scadenza della durata stabilita continua a esservi motivo per la menzione, l’UFG può prolungare la menzione finché è necessario.
Art. 19 Cancellazione della menzione
1L’UFIT cancella la menzione dal registro di fiducia dopo la scadenza della durata stabilita.
2I dati relativi alla menzione sono conservati per dieci anni. Possono essere conservati più a lungo se è necessario per l’utilizzo sicuro dell’infrastruttura di fiducia o del mezzo di autenticazione elettronico.
Capitolo 3: Id-e
Sezione 1: Richiesta
Art. 20 Condizioni generali
1Chi desidera ottenere un Id-e deve:
a. utilizzare un dispositivo che garantisca un legame conformemente all’articolo 18 capoverso 2 LIdE; e
b. installare sul dispositivo un’applicazione secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIdE o un’altra applicazione secondo l’articolo 18 capoversi 4 o 5 LIdE.
2Se il richiedente è minorenne, in caso di autorità parentale congiunta basta la dichiarazione di consenso di un genitore.
3Per presentare la richiesta il rappresentante legale necessita del proprio Id-e.
Art. 21 Requisiti riguardo all’immagine del viso
Per il confronto con il viso della persona, l’immagine del viso registrata deve essere di qualità sufficiente e in particolare rispettare le regole della Convenzione del 7 dicembre 19443 relativa all’aviazione civile internazionale.
Art. 22 Presentazione della richiesta
Il richiedente deve presentare la richiesta all’Ufficio federale di polizia (fedpol) tramite l’applicazione per la conservazione e la presentazione di mezzi di autenticazione elettronici di cui all’articolo 8 capoverso 1 LIdE.
Art. 23 Verifica dell’identità tramite l’applicazione di cui all’articolo 8 LIdE
1Il richiedente può far verificare la sua identità tramite l’applicazione per la conservazione e la presentazione di mezzi di autenticazione elettronici, se l’identità è stata