Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine

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procedura di consultazione viene aperta prima della votazione sul referendum.

Contenuto del progetto

La LIdE intende permettere, in futuro, agli abitanti della Svizzera e agli Svizzeri all’estero di identificarsi in forma elettronica in modo semplice, sicuro e rapido. L’avamprogetto d’ordinanza concretizza l’attuazione di tale legge e disciplina in particolare l’infrastruttura di fiducia, l’e-ID e gli aspetti tecnici e organizzativi connessi ai mezzi di autenticazione elettronici. L’infrastruttura di fiducia è pensata per tutti i mezzi di autenticazione elettronici e comprende il registro di base, che contiene gli identificativi, il registro di fiducia, necessario per controllare tali identificativi, nonché applicazioni per conservare e verificare i mezzi di autenticazione elettronici. Il progetto in consultazione disciplina l’iscrizione, l’utilizzo e la cancellazione di informazioni concernenti i mezzi di autenticazione elettronici da parte di persone fisiche e giuridiche.

L’e-ID è richiesto online e l’Ufficio federale di polizia è responsabile della sua emissione. L’identità può essere verificata online o in presenza presso i centri cantonali di registrazione o, nel caso degli Svizzeri

all’estero, presso la rappresentanza consolare svizzera competente. Per la verifica dell’identità online occorre fotografare il documento d’identità e registrare l’immagine del viso sotto forma di sequenze video; la verifica si svolge in modo automatizzato. Le sequenze video vengono confrontate con l’immagine del viso registrata nei sistemi d’informazione di cui all’articolo 17 capoverso 2 LIdE (p. es. nel sistema d’informazione sui documenti d’identità). Se i dati corrispondono, il richiedente riceve l’e-ID direttamente sul suo dispositivo. I Cantoni e le rappresentanze consolari svizzere all’estero che verificano l’identità in presenza potrebbero adottare procedure differenti.

Importanti informazioni tecniche concernenti, ad esempio, il formato e gli standard dei mezzi di autenticazione elettronici sono pubblicati come raccomandazioni, ma possono essere dichiarati in parte vincolanti.