Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine

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e il 9 settembre 20241 così come tra il 29 novembre 2024 e il 2 gennaio 2025, la Commissione europea ha avviato la consultazione su cinque progetti relativi a regolamenti di esecuzione recanti modalità di applicazione del regolamento eIDAS. I regolamenti di esecuzione disciplinano in particolare standard tecnici, questioni procedurali e formati, al fine di garantire l’interoperabilità, l’affidabilità e la certezza del diritto negli Stati membri dell’UE. Si concentrano in particolare sugli incidenti legati alla sicurezza in relazione ai portafogli elettronici, all’utilizzo transfrontaliero dei mezzi d’identificazione elettronici nonché alla compilazione e alla gestione di un elenco di emittenti, verificatori e portafogli elettronici.

Rispetto all’UE, la Svizzera persegue un approccio meno regolamentato che lascia maggiore spazio all’innovazione e rinuncia a procedure di autorizzazione formali e costose nonché alla tenuta di elenchi. La Svizzera non è giuridicamente tenuta a recepire il regolamento eIDAS, le relative modifiche e i regolamenti di esecuzione. Tuttavia, visti gli stretti rapporti commerciali e sociali che intrattiene con la maggior parte degli Stati membri dell’UE, ha interesse a introdurre un sistema di identità elettronica interoperabile con quello dell’UE. La LIdE prevede che il Consiglio federale possa concludere trattati internazionali per il riconoscimento dell’e-ID svizzero all’estero e il riconoscimento di e-ID stranieri in Svizzera (art. 32 LIdE). La presente ordinanza tiene conto degli sviluppi nell’UE e non va interpretata in modo tale da pregiudicare la compatibilità con l’identificazione elettronica prevista dal diritto europeo.

3 Commento ai singoli articoli

Ingresso

La presente ordinanza si fonda su vari articoli della LIdE. Gli articoli 2 capoverso 5 lettera a, 3 capoverso 7, 4, 8 capoversi 2 e 3, 9 capoverso 2, 17 capoverso 1, 18 capoversi 5 e 6, 20, 21, 28 capoverso 4, 30, 31 capoverso 5, 33 e 35 capoverso 2 LIdE non però sono citati singolarmente nell’ingresso.

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

Nel complesso l’ordinanza si prefigge di garantire la gestione ineccepibile e sicura dell’infrastruttura di fiducia e dell’e-ID in quanto mezzo di autenticazione elettronico, salvaguardando in tal modo la sicurezza (in particolare l’affidabilità del sistema) e l’inclusione. Ciò viene garantito mediante condizioni tecniche e regole procedurali. L’accento è posto sulla sicurezza per impedire gli abusi o la manipolazione nonché instaurare e conservare la fiducia nel sistema.

1 Regolamenti di esecuzione (UE) della Commissione (2024/2977, 2024/2979, 2024/2980, 2024/2981, 2024/2982) adottati il 4 dic. 2024.