Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine

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In linea di massima la verifica viene effettuata in modo automatizzato. Se i dati trasmessi corrispondono a quelli iscritti nei registri ufficiali, l’e-ID sarà disponibile immediatamente sul dispositivo del richiedente. L’e-ID può essere emesso contemporaneamente in più applicazioni su uno o più dispositivi. Questa procedura dovrebbe richiedere solo pochi minuti. Tuttavia, è possibile che, quando verrà introdotto l’e-ID, i tempi di attesa saranno più lunghi (lista d’attesa). Il sistema per l’emissione verrà gradualmente ampliato garantendone la qualità.

L’identità può essere fatta verificare in presenza presso un centro cantonale di registrazione o una rappresentanza consolare. La procedura di verifica può variare perché è di competenza dei Cantoni e della Confederazione (per le rappresentanze della Svizzera all’estero).

1.3 Informazioni tecniche

Per garantire un utilizzo sicuro dell’e-ID sono precisati i requisiti tecnici dell’e-ID. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) disciplina il formato tecnico e gli attributi per la trasmissione dei dati, i requisiti dell’interfaccia con il sistema d’informazione per l’emissione e la revoca dell’e-ID nonché gli standard e i protocolli per la comunicazione dei dati nell’ambito dell’emissione dell’e-ID.

Le informazioni tecniche seguenti sono pubblicate principalmente come raccomandazioni (art. 33 e 34): il formato dei mezzi di autenticazione elettronici, gli standard e i protocolli per la procedura di comunicazione dei dati nell’ambito dell’emissione e della presentazione dei mezzi di autenticazione elettronici. Il DFGP può prevedere che le raccomandazioni o parti di esse siano dichiarate vincolanti (art. 35).

2 Diritto comparato, rapporto con il diritto europeo

L’Unione europea (UE) ha avviato una serie di riforme nell’ambito dell’identità digitale. Il Consiglio federale ritiene necessario tenere conto di questi sviluppi nelle riflessioni condotte in proposito a livello nazionale. Il 3 giugno 2021, la Commissione europea ha adottato una proposta che modifica il regolamento (UE) 910/2014 (regolamento eIDAS) e introduce un quadro giuridico per un’identità digitale europea. In base al nuovo regolamento, è previsto che nei 24 mesi successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, gli Stati membri mettano a disposizione dei cittadini portafogli elettronici che collegano la loro identità elettronica nazionale ai mezzi di autenticazione di altri attributi personali (p.es. licenza di condurre, diplomi, conto bancario). Questi portafogli possono essere emessi dalle autorità o da privati riconosciuti dagli Stati membri.

Il 30 aprile 2024 il Consiglio europeo ha adottato la proposta di modifica del regolamento eIDAS. Il quadro definito dalla Commissione europea si fonda sui principi dell’identità autogestita (Self-Sovereign Identity, SSI), ma non fornisce indicazioni di carattere tecnico sulle esatte modalità di attuazione di tali principi. Tra il 12 agosto 2024