Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Punti essenziali del progetto

La LIdE mette a disposizione degli abitanti della Svizzera e degli Svizzeri all’estero un mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici di elevata qualità in modo rapido e sicuro. Il presente progetto di ordinanza concretizza l’attuazione della LIdE. Disciplina in particolare l’infrastruttura di fiducia e l’e-ID nonché l’attuazione degli aspetti tecnici e organizzativi connessi con l’utilizzo di mezzi di autenticazione elettronici in generale.

1.1 Infrastruttura di fiducia

La LIdE prevede che le componenti essenziali dell’infrastruttura di fiducia non siano destinate unicamente all’e-ID, ma in linea di massima a tutti i mezzi di autenticazione elettronici compatibili. Essa disciplina:

- il registro di base, in cui gli emittenti di mezzi di autenticazione elettronici possono iscrivere i dati richiesti, ad esempio i loro identificativi;

- il registro di fiducia, ovvero il sistema che permette di confermare gli identificativi iscritti nel registro di base;

- l’applicazione per conservare e presentare mezzi di autenticazione elettronici e il sistema per le copie di sicurezza; e

- l’applicazione per verificare i mezzi di autenticazione elettronici.

In generale, il progetto di ordinanza precisa le procedure di iscrizione, utilizzo e cancellazione dei dati nell’infrastruttura di fiducia, applicabili a tutte le persone fisiche e giuridiche che intendono emettere e utilizzare mezzi di autenticazione elettronici.

1.2 Procedura di richiesta e di emissione dell’e-ID

Il progetto di ordinanza concretizza la richiesta, la verifica dell’identità, l’emissione e la revoca dell’e-ID emesso dalla Confederazione. L’e-ID viene richiesto online e l’identità può essere verificata online o in presenza presso i centri cantonali di registrazione o, nel caso degli Svizzeri all’estero registrati al consolato, presso la rappresentanza consolare svizzera competente. L’Ufficio federale di polizia (fedpol) è competente per emettere l’e-ID.

In una prima fase, il richiedente installa l’applicazione per conservare e presentare mezzi di autenticazione elettronici della Confederazione (portafoglio elettronico statale, wallet della Confederazione) sul suo dispositivo (p. es. sullo smartphone). In una seconda fase, fotografa il suo documento d’identità ufficiale (carta d’identità, passaporto, carta di soggiorno per stranieri) e registra l’immagine del viso sotto forma di sequenze video. I dati vengono trasmessi per verifica tramite l’applicazione del servizio statale.