Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine

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5.4 Ripercussioni sulla società

I mezzi d’identificazione elettronici riconosciuti contribuiscono a proteggere l’identità dei loro titolari in una società ampiamente interconnessa rendendo molto più difficile usurpare l’identità di una persona e utilizzarla in maniera potenzialmente problematica. Nelle applicazioni della Confederazione per la conservazione, la presentazione e la verifica di mezzi d’identificazione elettronici, si dà agli utenti la possibilità di verificare l’identità degli emittenti e dei verificatori dei mezzi di autenticazione elettronici. Le applicazioni dovrebbero essere più intuitive possibile, in modo che i mezzi di autenticazione elettronici siano di facile accesso e semplici da usare per tutti i cittadini.

Per promuovere la resilienza digitale e la sovranità digitale, si segue il principio dell’identità autogestita. Essa consente di conservare i dati in maniera decentralizzata presso i singoli utenti. Lo scambio di dati tra le parti interessate dalla transazione si svolge direttamente tramite un servizio centrale.

6 Aspetti giuridici

6.1 Sicurezza delle informazioni

L’utilizzazione abusiva delle informazioni così come le perturbazioni dell’infrastruttura di fiducia e del sistema d’informazione per l’emissione e la revoca degli e-ID possono pregiudicare considerevolmente gli interessi della Svizzera e i diritti delle persone nonché compromettere il compito legale di assicurare il funzionamento dell’infrastruttura di fiducia e del sistema d’informazione. Per garantire nel miglior modo possibile la sicurezza delle informazioni si applicano la legge federale del 18 dicembre 202038 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) e la relativa ordinanza (OSIn39).

L’UFG e l’UFIT per l’infrastruttura di fiducia e fedpol per il sistema d’informazione per l’emissione e la revoca degli e-ID sono tenuti a provvedere affinché le violazioni della sicurezza delle informazioni siano individuate tempestivamente, le loro cause accertate e le eventuali ripercussioni ridotte al minimo. A tal fine, tali autorità adottano le misure necessarie (p. es. analizzando regolarmente i file log) allo scopo di individuare incidenti legati alla sicurezza o lacune in materia di sicurezza. In caso di incidenti di questo tipo, l’UFIT per l’infrastruttura di fiducia e fedpol per il sistema d’informazione adottano le misure immediate necessarie per ridurre al minimo eventuali ripercussioni sulla sicurezza delle informazioni. Nell’ambito dell’infrastruttura di fiducia e dell’e-ID, simili incidenti o lacune si verificano in particolare nel caso in cui la confidenzialità,

l’integrità o la disponibilità dei mezzi di autenticazione elettronici, dell’infrastruttura di fiducia o del sistema d’informazione sono compromesse o pregiudicate, vi è il rischio

38 RS 128

39 RS 128.1