Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine

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Art. 9 cpv. 2 lett. e

Agli strumenti con i quali i professionisti della salute possono autenticarsi per accedere alla CIP si aggiungono gli strumenti d’identificazione emessi dai Cantoni. L’autenticazione può essere effettuata anche tramite AGOV.

Art. 16

Agli strumenti con i quali i pazienti possono confermare il consenso per la costituzione di una CIP si aggiungono gli strumenti d’identificazione emessi dai Cantoni (lett. b). Il consenso può essere confermato anche tramite AGOV (lett. c).

Art. 17 cpv. 1 lett. c

Agli strumenti con i quali i pazienti possono autenticarsi per accedere alla CIP si aggiungono gli strumenti d’identificazione emessi dai Cantoni. L’autenticazione può essere effettuata anche tramite AGOV.

Art. 24 cpv. 1

La persona che richiede uno strumento d’identificazione per accedere alla CIP potrà provare la sua identità all’emittente di strumenti d’identificazione esibendo l’e-ID.

Art. 27a Strumenti d’identificazione emessi dai Cantoni

Siccome dovranno essere certificati soltanto gli emittenti privati di strumenti d’identificazione (art. 11 lett. c LCIP), occorre disciplinare chi è responsabile di garantire che siano utilizzati unicamente strumenti d’identificazione sicuri per autenticarsi e accedere alla CIP. Il capoverso 1 attribuisce questa responsabilità ai Cantoni in quanto emittenti. I Cantoni devono assicurare che gli strumenti d’identificazione da essi rilasciati rispettino i requisiti di cui agli articoli 23–27 OCIP e le condizioni di cui all’articolo 31 capoversi 2 e 3. I requisiti sono disciplinati nell’allegato 8 dell’ordinanza del DFI del 22 marzo 201735 sulla cartella informatizzata del paziente (OCIP-DFI).

I Cantoni comunicano all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) gli strumenti d’identificazione da essi rilasciati (cpv. 2). Secondo il capoverso 3, quest’ultimo provvede affinché tali strumenti d’identificazione vengano pubblicati, analogamente ai certificati degli emittenti privati di strumenti d’identificazione secondo l’articolo 33 capoverso 2.

La clausola di salvaguardia concernente gli strumenti d’identificazione rilasciati da emittenti certificati (art. 37 cpv. 1 lett. b) si applica anche agli strumenti d’identificazione

35 RS 816.111