Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 45Fedlex · Rapporto esplicativo

emessi dai Cantoni (cpv. 4). L’UFSP può richiedere ai Cantoni i documenti necessari per valutare le circostanze.

Art. 28 cpv. 2

Soltanto gli emittenti privati di strumenti d’identificazione devono essere certificati. Anche l’accreditamento vale quindi soltanto per gli organismi che certificano tali emittenti privati. Il capoverso 2 è modificato di conseguenza.

Art. 31, rubrica e cpv. 1

Soltanto gli emittenti privati di strumenti d’identificazione devono essere certificati. I Cantoni sono responsabili per gli strumenti d’identificazione che emettono. La rubrica e il capoverso 1 sono modificati di conseguenza.

Art. 32 cpv. 3

L’organismo di certificazione rilascia il certificato soltanto agli emittenti privati di strumenti d’identificazione che soddisfano i rispettivi requisiti. Gli emittenti cantonali di strumenti d’identificazione, invece, non vengono certificati e non ricevono quindi alcun certificato. Il capoverso 3 è modificato di conseguenza.

Art. 36 cpv. 1

Soltanto gli emittenti privati di strumenti d’identificazione devono comunicare all’organismo di certificazione ogni sostanziale adeguamento tecnico od organizzativo. Questo obbligo non si applica agli emittenti cantonali di strumenti d’identificazione, perché per questi ultimi sono responsabili i Cantoni. Il capoverso 1 è modificato di conseguenza.

4.14 Ordinanza del 23 novembre 201636 sulla firma elettronica (OFiEle)

Art. 5 cpv. 1bis

I prestatori di servizi di certificazione devono accertare l’identità precisa delle persone che chiedono il rilascio di un certificato regolamentato (art. 9 cpv. 1 FiEle). Di norma i richiedenti devono presentarsi personalmente presso un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto (art. 5 cpv. 1 OFiEle). L’obbligo di presentarsi personalmente decade se l’identità è provata mediante un e-ID. Questo nuovo capoverso precisa ulteriormente le procedure riguardanti l’identificazione tramite e-ID.

36 RS 943.032