Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/54: Ordinanza concernente la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (ordinanza sull’Id-e; OIdE) · 50 pagine
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Art. 6 cpv. 1
L’obbligo di una persona che chiede il rilascio di un certificato regolamentato per un’unità IDI che non è una persona fisica di esibire un passaporto, una carta d’identità svizzera o una carta d’identità riconosciuta per l’entrata in Svizzera è precisato indicando che può essere utilizzato anche un’e-ID secondo la LIdE.
4.15 Ordinanza dell’11 novembre 201537 sul riciclaggio di denaro (ORD)
Art. 17 cpv. 3 lett. b e 3bis
L’articolo 17 capoverso 3 ORD disciplina le procedure che i commercianti di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b ORD devono applicare per identificare la controparte secondo le prescrizioni in materia di riciclaggio di denaro.
Per l’identificazione della controparte, nella prassi sono accettati soltanto documenti validi. La verifica è svolta da un ufficio di revisione interno o esterno. Alla lettera b deve quindi essere aggiunto «ed è valido» per tenere conto della prassi vigente e far sì che il testo dell’ordinanza corrisponda al nuovo capoverso 3bislettera b.
Per maggiore chiarezza, nel nuovo articolo 17 capoverso 3bisORD è precisato che l’identificazione della controparte può essere effettuata anche mediante l’e-ID secondo la LIdE.
L’utilizzo dell’e-ID ai fini dell’identificazione delle controparti da parte degli intermediari finanziari (art. 2 cpv. 1 lett. a LRD) è disciplinato nelle prescrizioni dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA. L’utilizzo dell’e-ID per identificare le controparti di saggiatori del commercio e delle loro società del gruppo che commerciano metalli preziosi bancari a titolo professionale (art. 42bisLCMP) e sono considerate intermediari finanziari (art. 2 cpv. 2 lett. g LRD) è disciplinato nell’ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro (ORD-UDSC) (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. d LRD e art. 42ter cpv. 4 LCMP).
Inoltre, a prescindere dall’articolo 17 capoverso 3bisORD, l’e-ID può essere utilizzato per verificare l’identità dei clienti da cui il titolare di una patente di fonditore o di acquirente accetta materie da fondere (art. 168a cpv. 2 in combinato disposto con
l’art. 172e cpv. 1 OCMP nonché direttive e istruzioni ancora da emanare).
37 RS 955.01