Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine
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abitativa a mero titolo d’investimento di capitale realizzando quindi uno degli scopi principali della Lex Koller. L’avamprogetto impone che l’autorizzazione per l’acquisto di un’abitazione principale sia subordinata all’obbligo di rivenderla non appena non sia più utilizzata come tale. L’obbligo di alienare l’abitazione contribuirà in particolare a prevenire proprietà abitative a titolo d’investimento e abitazioni secondarie sfitte. Le norme proposte prevedono anche che il controllo abitanti notifichi alle autorità di prima istanza le persone all’estero che lasciano il Comune o traslocano al suo interno: l’obiettivo è agevolare il controllo e l’attuazione dell’obbligo di rivendere l’abitazione principale non più utilizzata come tale. L’avamprogetto inasprisce di nuovo l’acquisto di quote di società operanti nel settore degli immobili abitativi quotate in una borsa svizzera. Anche l’acquisto di quote in investimenti collettivi di capitale aperti che investono in valori immobiliari (fondi immobiliari e SICAV immobiliari) da parte di persone all’estero presuppone un motivo d’autorizzazione. Poiché quest’ultimi sono molto limitati, in pratica l’obbligo d’autorizzazione equivale a un divieto. Infine, si intende ridurre gli acquisti da parte di persone all’estero di abitazioni di vacanza e di unità d’abitazione in apparthotel ridimensionando i contingenti cantonali d’autorizzazioni per detti acquisti. Questa misura sarà abbinata alla reintroduzione del computo, in tali contingenti, dei trasferimenti di proprietà tra persone all’estero di abitazioni di vacanza e di unità d’abitazione in apparthotel. Gli adeguamenti proposti della Lex Koller sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera e in particolare con l’Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC).
In attuazione della mozione Schmid Martin 22.4413 l’avamprogetto introduce una base legale che permette ai Cantoni di derogare all’obbligo d’autorizzazione per l’acquisto di alloggi per il personale dello stabilimento alberghiero. Il testo proposto incarica il Consiglio federale di disciplinare i dettagli in un’ordinanza e in particolare di definire i requisiti riguardo a ubicazione, numero e superficie degli alloggi. L’avamprogetto contiene già alcune indicazioni sull’impostazione da dare alle disposizioni esecutive.
Infine, l’avamprogetto propone alcuni adeguamenti mirati della LAFE per agevolare l’attuazione delle modifiche proposte, rafforzare la certezza del diritto riprendendo nella legge una prassi costante e instaurando una suddivisione più efficiente dei compiti tra Confederazione e Cantoni.