Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 In generale
1.1.1 Genesi
La legge federale del 16 dicembre 19831 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE) – detta anche «Lex Friedrich» ed entrata in vigore il 1° gennaio 1985 nasceva come controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Contro la svendita del territorio» e inaspriva le misure vigenti dal 1° aprile 1961 contro l’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (decreto federale del 23 marzo 1961 concernente l’autorizzazione per l’acquisto di fondi da parte di persone all’estero). Uno dei motivi principali alla base di misure più restrittive era la domanda estera, a tratti molto forte, di immobili abitativi, in particolare di abitazioni di vacanza. Da allora l’atto normativo è stato sottoposto a svariate revisioni.
Dopo il «no» di Popolo e Cantoni all’adesione della Svizzera allo Spazio economico europeo il 6 dicembre 1992, diversi interventi parlamentari chiesero, alla luce della recessione economica, di abrogare o almeno ammorbidire la LAFE2. Una modifica di legge proposta dal Consiglio federale e accolta con ampio consenso sia in consultazione che alle Camere fu tuttavia respinta il 25 giugno 1995 in votazione referendaria dal 53,5 per cento dei votanti. Dall’analisi del responso delle urne emerse che il rifiuto riguardava principalmente la liberalizzazione in materia di abitazioni di vacanza, mentre non erano controversi gli investimenti stranieri in fondi utilizzati per attività economiche.
A seguito di un ulteriore peggioramento della situazione economica in Svizzera, nel 1997 il Parlamento decise una modifica della LAFE nel quadro del cosiddetto programma d’investimento concernente particolari misure di politica congiunturale, per consentire agli investitori stranieri di creare nuove aziende di produzione e di servizi, nonché di acquistare i fondi necessari all’esercizio di tali attività3. La revisione entrò in vigore il 1° ottobre 1997.
1 RS 211.412.41
2 FF 1994 II 471
3 FF 1997 II 1022, in part. 1047 segg. e 1066.