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Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 10 pagine

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Legge federale Avamprogetto sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero

(LAFE)

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...1,

decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 19832 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 e 3

Abrogati

Art. 3 cpv. 2

2I Cantoni, per tutelare i loro particolari interessi, possono prevedere eccezioni all’obbligo d’autorizzazione, motivi d’autorizzazione aggiuntivi e ulteriori limitazioni nella misura in cui ne sono autorizzati dalla presente legge.

Art. 4 Acquisto di fondi

1È considerato acquisto di un fondo:

a. l’acquisto della proprietà, di un diritto di superficie, di un diritto di abitazione o dell’usufrutto su un fondo;

b. la partecipazione a una società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale i cui attivi, al loro valore venale, sono costituiti per più di un terzo da fondi in Svizzera o il cui scopo effettivo è l’acquisto di fondi;

c. l’acquisto della proprietà o dell’usufrutto su una partecipazione a un fondo immobiliare oppure su un patrimonio analogo;

RS ..........

1FF ...

2 RS 211.412.41

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