Rapporto esplicativo OPEn

Consultazione 2025/59: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2026 · 3 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la revisione del maggio 2026 dell’ordinanza sulla promozione dell’energia

1. Punti essenziali del progetto

Nell’allegato 6.1 dell’ordinanza sulla promozione dell’energia (OPEn; RS 730.03) vengono introdotte due precisazioni in merito al premio di mercato fluttuante per gli impianti idroelettrici. La versione vigente dell’OPEn contiene una norma per la determinazione dei costi annui relativi ai tributi e alle prestazioni pagati all’ente pubblico soltanto in relazione ai rinnovamenti considerevoli. Non vi sono, invece, disposizioni per quanto riguarda i nuovi impianti e gli ampliamenti considerevoli. Il progetto propone che siano presi in considerazione, nel caso dei nuovi impianti, i tributi e le prestazioni pagati all’ente pubblico conformemente alla concessione mentre, nel caso degli ampliamenti considerevoli, i tributi e le prestazioni supplementari pagati all’ente pubblico a seguito di ampliamenti. Il progetto precisa inoltre che sono computabili gli stessi costi d’investimento considerati per i contributi d’investimento. A tal fine, al numero 4.1.1, per la determinazione degli investimenti i cui costi del capitale sono considerati per la determinazione dei costi annui, si fa esplicito riferimento ai costi computabili di cui all’articolo 61 capoversi 1–3 e ai costi non computabili di cui all’articolo 62 capoverso 1 lettere b e d. L’elenco esemplificativo dei costi non computabili di cui all’articolo 62, che serve a chiarire l’articolo 61, è utile anche per la determinazione dei costi computabili nel caso del premio di mercato fluttuante. Le disposizioni relative al pompaggio-turbinaggio (lett. a e cpv. 2) non sono rilevanti, poiché il premio di mercato fluttuante può essere richiesto soltanto per gli impianti che non sono destinati prevalentemente al pompaggio-turbinaggio (cfr. art. 29a cpv. 3 lett. d LEne). Tuttavia, se tale requisito è soddisfatto, vengono presi pienamente in considerazione anche gli elementi che servono al pompaggio-turbinaggio.

2. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e altre ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni

Le precisazioni concernenti il premio di mercato fluttuante per gli impianti idroelettrici aumentano la sicurezza d’investimento dei richiedenti. I Cantoni e i Comuni possono agire in qualità di autorità preposte al rilascio della concessione e/o azionisti di centrali elettriche.

Non vi sono altre ripercussioni di natura finanziaria.

3. Ripercussioni sull’economia, sull’ambiente e sulla società

Le precisazioni concernenti il premio di mercato fluttuante per gli impianti idroelettrici non hanno ripercussioni negative sull’economia, sull’ambiente e sulla società. Per le società che gestiscono centrali elettriche e che investono nell’energia idroelettrica beneficiando del premio di mercato fluttuante, gli adeguamenti creano una maggiore sicurezza d’investimento, in quanto eliminano eventuali incertezze.