Rapporto esplicativo OAEl

Consultazione 2025/59: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2026 · 4 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione del maggio 2026 dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico

3. Ripercussioni sull’economia, sull’ambiente e sulla società

Per il consumatore finale, la nuova soluzione si riferisce il più possibile ai costi di produzione e impedisce un sovrapprezzo ingiustificato per le GO in periodi in cui i prezzi di mercato sono già elevati. Sono possibili rimunerazioni f isse negoziate.

4. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera e rapporto con il diritto europeo

Il progetto di revisione non contiene disposizioni incompatibili con gli impegni internazionali attuali della Svizzera, compresi quelli derivanti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE.

5. Commento ai singoli articoli

Art. 4 cpv. 3 lett. e n. 1

Il capoverso 3 lettera e viene integrato. La disposizione modificata prevede che, per valutare l’adeguatezza delle rimunerazioni pagate di cui all’articolo 15 capoverso 1 LEne, si utilizzino in linea di principio, i costi di produzione o – e questa è la novità – il prezzo uniforme a livello nazionale di cui all’articolo 15 capoverso 1 LEne come limite massimo; quest’ultima variante nel caso in cui tale prezzo sia superiore ai costi di produzione. Il prezzo unif orme a livello nazionale corrisponde al prezzo di mercato di cui all’articolo 15 LEne e all’articolo 12 dell’ordinanza del 1° novembre 2017 sull’energia (OEn; RS 730.01). A seconda della situazione (prezzo uniforme superiore o inf eriore ai costi di produzione), si applica l’uno o l’altro limite superiore. La norma non conferisce pertanto alcun diritto di scelta. Il numero 2 della lettera e, che si applica nel caso in cui non venga ritirata la GO, rimane invariato.

Art. 8adeciescpv. 7

Il nuovo capoverso 7 dell’articolo 8adeciesspecifica ulteriormente l’obbligo di rollout di sistemi di misurazione intelligenti (smart meter). Per le f atturazioni richieste secondo il nuovo regime (art. 15 LEne e art. 4 OAEl [v. sopra]) è indispensabile che su tutto il territorio nazionale gli impianti di produzione che benef iciano dell’obbligo di ritiro e rimunerazione siano dotati di uno smart meter. In questo modo è possibile misurare il profilo di carico dell’immissione necessario per la f atturazione oraria o per quarto d’ora. Gli impianti esistenti devono essere dotati di uno smart meter entro la f ine del 2027 e l’obbligo resterà valido per quelli nuovi dall’inizio del 2028. Con il termine «impiegare» si intende che i sistemi di misurazione intelligenti devono essere effettivamente utilizzati, presupponendo che siano installati.

Tali modifiche dell’OAEl entreranno in vigore il 1° luglio 2026. La modifica dell’articolo 4 sarà valida per l’anno tarif f ario 2027.