Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/61: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sui fondi propri (copertura con fondi propri per partecipazioni estere nella casa madre di banche di rilevanza sistemica) · 53 pagine
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controllare opportunamente i rischi di eventuali crisi della restante G-SIB per i contribuenti svizzeri», formulando di conseguenza la propria raccomandazione numero 112.
Figura 2: Dimensioni di singole banche rispetto al PIL, in base alla giurisdizione1
Fonte: BNS, Rapporto sulla stabilità finanziaria 2025.
1.2.2 Campo di applicazione del progetto
Le filiali estere di banche svizzere che offrono servizi finanziari sono sottoposte come istituti finanziari autonomi alla vigilanza sui mercati finanziari delle autorità estere e devono rispettare le esigenze in materia di fondi propri vigenti nella corrispondente giurisdizione. Tali esigenze sono definite e supervisionate dalle autorità estere preposte e non sono oggetto del progetto. Le partecipazioni in queste filiali (p. es. le loro azioni) sono detenute da una banca svizzera, la cosiddetta casa madre. La regolamentazione svizzera disciplina l’ammontare di fondi propri con cui la casa madre svizzera deve coprire tali partecipazioni. Il progetto riguarda quindi le esigenze in materia di fondi propri per la casa madre svizzera. Le esigenze in materia di fondi propri relative al gruppo come unità non vi sono trattate in maniera diretta. Se però, in base alle esigenze in materia di fondi propri per la casa madre, il gruppo è tenuto a detenere più fondi propri rispetto a quelli che sarebbero necessari secondo le esigenze consolidate (v. 1.2.4), allora anche il gruppo è indirettamente interessato dal progetto. La Figura 3 mostra quali unità all’interno di una struttura di gruppo rientrano nel campo di applicazione del progetto e quali invece no.
12 CPI, Rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta, 17 dicembre 2024, pag. 495, consultabile all’indirizzo: La gestione delle autorità federali nel contesto... | Fedlex, FF 2025 515. «Raccomandazione n. 1: Il Consiglio federale è esortato a considerare adeguatamente le interdipendenze internazionali delle SIB e le dimensioni relativamente importanti della restante G-SIB svizzera nella futura impostazione della regolamentazione TBTF. Nel farlo dovrà dare maggior peso agli interessi della stabilità finanziaria e dell’economia nel suo complesso come anche ai pareri congiunti degli organi responsabili della stabilità finanziaria. La Commissione chiede inoltre al Consiglio federale di integrare nei suoi rapporti di valutazione conformemente all’articolo 52 LBCR un’analisi strategica completa concernente l’ulteriore sviluppo della regolamentazione TBTF».