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Consultazione 2025/65: Modifica delle ordinanze esecutive relativi alle limitazioni per i viaggi all’estero (ODV, OASA, , OEV, OEAE e OAsi 1) · 5 pagine
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Rilascio di documenti di viaggio per stranieri. O Fehler! Verweisquelle
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5Sono considerati congiunti secondo il capoverso 1 i genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle, il coniuge, i figli e gli abbiatici del richiedente o del suo coniuge. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale.
Art. 13 cpv. 1 lett. bbis–d e 2
1I documenti di viaggio qui appresso sono validi come segue:
bbis. il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all’articolo 59 capoverso 4 lettera a LStrI: cinque anni;
c. il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all’articolo 59 capoverso 4 lettera b LStrI: dieci mesi; dopo il viaggio autorizzato conformemente all’articolo 8a o 9 il passaporto per stranieri perde la propria validità;
d. il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all’articolo 59 capoverso 4 lettera c LStrI: dieci mesi; dopo l’entrata nello Stato di destinazione il passaporto per stranieri perde la propria validità;
2Il visto di ritorno secondo l’articolo 59 capoverso 5 LStrI è rilasciato per la durata di validità massima di dieci mesi.
Art. 16 Registrazione della fotografia per i documenti di viaggio
1L’autorità cantonale competente scatta una fotografia digitale del richiedente.
2I Cantoni possono prevedere che, in via eccezionale, il richiedente possa portare una fotografia digitale qualora non sia possibile scattare una fotografia in loco a causa di circostanze particolari, nello specifico a causa dell’età o di una menomazione.
3Le autorità cantonali competenti esaminano la qualità della fotografia e decidono se soddisfa i requisiti per il rilascio di un documento di viaggio. Si applicano per analogia i requisiti del DFGP in virtù dell’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d’identità.
4La presentazione di una fotografia digitale non comporta una riduzione degli emolumenti e non è previsto alcun rimborso spese.
Art. 16a Registrazione delle impronte digitali per i documenti di viaggio
1L’autorità cantonale competente registra due impronte digitali del richiedente sotto forma di impronta piatta dell’indice sinistro e destro. Se manca un indice, se la qualità dell’impronta digitale non è sufficiente o il polpastrello è ferito, in via sostitutiva è possibile registrare l’impronta piatta del dito medio, dell’anulare o del pollice.
2Le impronte digitali non vanno registrate se il richiedente non ha ancora compiuto 12 anni o se non è possibile rilevarle per motivi medici di natura non temporanea.
3Se le impronte digitali non possono essere registrate per motivi medici di natura temporanea, è rilasciato un documento di viaggio la cui validità non può superare 12 mesi. Una durata di validità ridotta non influisce sull’importo degli emolumenti.