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Consultazione 2025/65: Modifica delle ordinanze esecutive relativi alle limitazioni per i viaggi all’estero (ODV, OASA, , OEV, OEAE e OAsi 1) · 5 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
a. grave malattia o decesso di un congiunto;
b. importanti e improrogabili pratiche strettamente personali;
c. viaggi transfrontalieri che il richiedente è tenuto a effettuare secondo le prescrizioni dello stabilimento in cui svolge il suo iter formativo fino alla maggiore età o fino alla conclusione ordinaria della formazione;
d. partecipazione attiva a manifestazioni sportive o culturali all’estero;
e. esercizio di un’attività lucrativa secondo l’articolo 85a LStrI o l’articolo 75 LAsi;
f. esercizio del diritto di custodia o di visita nei riguardi di figli minorenni all’estero;
g. motivi umanitari; oppure
h. altri motivi, non prima di due anni dopo la decisione di ammissione provvisoria, se l’interessato:
1. da almeno sei mesi non percepisce prestazioni dell’aiuto sociale e
2. rispetta la sicurezza e l’ordine pubblici.
2La domanda di autorizzazione debitamente motivata deve essere depositata con le relative prove presso l’autorità cantonale competente.
3L’autorità cantonale competente trasmette la domanda alla SEM.
4Un viaggio secondo il capoverso 1 è autorizzato per una durata massima di 30 giorni. In casi motivati è possibile derogare a tale limitazione.
5Sono considerati congiunti ai sensi del capoverso 1 lettera a i genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle, il coniuge, i figli e gli abbiatici del richiedente o del coniuge. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale.
6Nell’esaminare una domanda di cui al capoverso 1 lettere g e h la SEM considera il soddisfacimento dei criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a LStrI. I Cantoni sono sentiti e compiono per la SEM gli accertamenti necessari.
7In deroga al capoverso 1 la SEM può autorizzare gli affiliati bisognosi di protezione o ammessi provvisoriamente a effettuare un viaggio in un uno Stato che non sia lo Stato d’origine o di provenienza purché viaggino accompagnati. Decide in merito alla durata del viaggio.
Art. 9a°, rubrica, nonché cpv. 1 e 5
Autorizzazione a recarsi in uno Stato per il quale la SEM ha disposto un divieto di viaggio esteso
(art. 59c cpv. 2 e 59e cpv. 3 LStrI)
1Dopo aver disposto un divieto di viaggio esteso secondo l’articolo 59c capoverso 1 secondo periodo LStrI, la SEM può autorizzare rifugiati, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione a recarsi nello Stato in questione solo in caso di malattia grave, infortunio grave o di decesso di un congiunto.