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Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 47 pagine

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Legge sui prodotti della canapa «%ASFF_YYYY_ID»

Sezione 5: Controllo

Art. 37 Misure di controllo

1Le autorità federali e cantonali competenti controllano il mercato e il rispetto delle disposizioni del presente capitolo.

2Le autorità cantonali competenti controllano il rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 2 e 3. Effettuano analisi di laboratorio a campione tese a verificare i tenori di principi attivi dichiarati, la presenza di impurità e di additivi problematici.

3Per gli scopi di cui ai capoversi 1 e 2, le autorità federali e cantonali competenti possono esigere dai titolari di un’autorizzazione che, a titolo gratuito:

a. forniscano le informazioni necessarie;

b. effettuino accertamenti o ne tollerino l’esecuzione;

c. rendano accessibili locali e istallazioni e presentino le scorte di piante di canapa, il materiale di base e i prodotti della canapa, nonché i relativi documenti giustificativi;

d. mettano a disposizione, su richiesta, le quantità conservate o i campioni destinati al controllo o acconsentano al prelievo di campioni.

4Le autorità cantonali competenti informano senza indugio l’UFSP in merito all’eventuale constatazione di gravi irregolarità o violazioni.

5Le autorità federali e cantonali competenti possono, a spese dell’impresa sottoposta al controllo, prendere tutte le misure necessarie per sanare le situazioni illegali. Possono in particolare:

a. vietare la messa a disposizione sul mercato dei prodotti controllati;

b. disporre il richiamo, il ritiro o la distruzione dei prodotti controllati.

6Le autorità cantonali competenti notificano annualmente all’UFSP, nella forma prestabilita da quest’ultimo, le misure di controllo effettuate.

7Il Consiglio federale disciplina la procedura di controllo. Può in particolare prescrivere procedure riconosciute relative alla campionatura e all’analisi, un numero minimo di controlli e stabilire i requisiti per la verbalizzazione, la documentazione e la notifica delle misure di controllo effettuate.

Art. 38 Informazione sul richiamo

L’autorità federale competente informa il pubblico sul richiamo di prodotti secondo l’articolo 36 e sui prodotti oggetto di contestazioni da parte dei Cantoni secondo l’articolo 37.