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Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 47 pagine

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Legge sui prodotti della canapa «%ASFF_YYYY_ID»

2I Cantoni possono prevedere che i punti vendita debbano rispettare una distanza minima dai centri di formazione destinati ai minorenni.

3Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alle condizioni per il rilascio della concessione, in particolare il calcolo dell’adeguata rimunerazione della quota di partecipazione al capitale proprio.

Minoranza (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Roduit, Thalmann-Bieri, Wyssmann)

Art. 40 cpv. 1 lett. c

c. impiega integralmente gli eventuali utili derivanti dalla vendita di prodotti della canapa, nella misura in cui superano l’adeguata rimunerazione della quota di partecipazione al capitale proprio, per scopi di prevenzione, riduzione dei danni e lotta alle dipendenze, in conformità con le strategie sanitarie cantonali e nazionali;

(v. art. 49 cpv. 1 lett. c)

Minoranza (Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)

Art. 40 cpv. 1 lett. g

g. Stralciare

(v. art. 49 cpv. 1 lett. g)

Art. 41 Rilascio, trasferibilità, durata di validità e rinnovo della concessione

1L’autorità cantonale competente rilascia la concessione su richiesta.

2La domanda deve essere accompagnata da un estratto del casellario giudiziale della persona responsabile della concessione.

3La concessione non è trasferibile.

4È valida per dieci anni al massimo.

5L’autorità cantonale competente può modificare o rinnovare la concessione su richiesta.

6Il Consiglio federale stabilisce gli ulteriori dettagli relativi al contenuto della domanda.

Sezione 2: Punti vendita

Art. 42 Requisiti

1Nei punti vendita il titolare della concessione assicura quanto segue:

a. i piani di sicurezza, di protezione dei giovani e di protezione dei consumatori sono attuati;