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Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 47 pagine
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Legge sui prodotti della canapa «%ASFF_YYYY_ID»
Capitolo 5: Vendita di prodotti della canapa
Sezione 1: Concessione
Art. 39 Principi
1Il diritto di vendere prodotti della canapa ai consumatori nei punti vendita è riservato ai Cantoni.
2Il Cantone esercita direttamente il diritto di vendita, lo cede a istituzioni o enti di diritto pubblico o rilascia una concessione a terzi.
3Limita il numero delle concessioni sul suo territorio sulla base di considerazioni legate alla sanità pubblica e alla polizia di sicurezza.
4Più Cantoni possono rilasciare congiuntamente una concessione per uno o più punti vendita comuni.
Minoranza (Sauter, Aellen, Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann)
Art. 39 cpv. 2
2Il Cantone esercita direttamente il diritto di vendita o rilascia una concessione a istituzioni od organizzazioni private.
Art. 40 Condizioni per il rilascio della concessione
1La concessione può essere rilasciata se il richiedente:
a. è una persona giuridica di diritto privato con sede in Svizzera;
b. vende prodotti della canapa senza scopo di lucro;
c. impiega integralmente gli eventuali utili derivanti dalla vendita di prodotti della canapa, nella misura in cui superano l’adeguata rimunerazione della quota di partecipazione al capitale proprio, per scopi di prevenzione, riduzione dei danni e aiuto in caso di dipendenze, in conformità con le strategie sanitarie cantonali e nazionali;
d. garantisce operazioni di vendita corrette e un’attività commerciale ineccepibile;
e. designa una persona responsabile della concessione;
f. dimostra che la persona responsabile della concessione non è iscritta nel casellario giudiziale per violazioni della LStup11 e della presente legge;
g. garantisce che i salari sono usuali per il luogo, la professione e il settore e che non sono convenute provvigioni di vendita secondo l’articolo 322b del Codice delle obbligazioni12; e
h. dimostra che un eventuale locale per il consumo soddisfa i requisiti di cui all’articolo 43.
11 RS 812.121
12 RS 220