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Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 47 pagine
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Legge sui prodotti della canapa «%ASFF_YYYY_ID»
Capitolo 7: Tassa d’incentivazione, indennità di esecuzione ed emolumenti
Minoranza (Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)
Alternativa riguardante l’imposizione:
il progetto preliminare è modificato in modo tale che, analogamente alla vendita di tabacco, la vendita di canapa sia gravata da un’imposta anziché da una tassa d’incentivazione. L’imposta va strutturata in modo analogo all’imposta sul tabacco.
Art. 62 Obiettivi di incentivazione
1Rispetto all’insieme dei prodotti della canapa venduti, la quota annua dei prodotti della canapa destinati a essere fumati e dei prodotti della canapa con effetti nocivi comparabili deve rappresentare:
a. a partire dal decimo anno dall’entrata in vigore della presente legge, meno del 50 per cento;
b. a partire dal venticinquesimo anno dall’entrata in vigore della presente legge, meno del 20 per cento.
2La quota annua dei prodotti della canapa senza additivi il cui tenore totale di THC è inferiore al 10 per cento deve rappresentare:
a. a partire dal decimo anno dall’entrata in vigore della presente legge, almeno il 30 per cento dell’insieme dei prodotti della canapa senza additivi venduti;
b. a partire dal venticinquesimo anno dall’entrata in vigore della presente legge, almeno il 50 per cento dell’insieme dei prodotti della canapa senza additivi venduti.
3A partire dal decimo anno dall’entrata in vigore della presente legge, la quantità totale di THC pro capite venduta ogni anno non deve superare di più del 10 per cento la quantità totale di THC pro capite venduta in media ogni anno tra il quinto e il nono anno dall’entrata in vigore della presente legge.
4Il Consiglio federale può fissare obiettivi intermedi.
5L’UFSP acquisisce gli indicatori pertinenti per la verifica del conseguimento degli obiettivi tramite il sistema di tracciabilità di cui all’articolo 85.
Minoranza (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)
Art. 62 cpv. 1, 2 e 3
1Dieci anni dopo l’entrata in vigore della presente legge, la quota annua dei seguenti prodotti della canapa deve rappresentare:
a. per i prodotti destinati a essere fumati e i prodotti con effetti nocivi comparabili, meno del 20 per cento rispetto all’insieme dei prodotti della canapa venduti;