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Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 47 pagine

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Legge sui prodotti della canapa «%ASFF_YYYY_ID»

Capitolo 8: Monitoraggio e valutazione

Art. 68 Monitoraggio

1La Confederazione effettua un monitoraggio nei seguenti ambiti:

a. attuazione delle principali misure previste dalla presente legge;

b. consumo di canapa;

c. informazione della popolazione in merito ai rischi legati al consumo di canapa e alle forme di consumo meno rischiose;

d. mercato legale e illegale della canapa;

e. malattie legate al consumo di canapa e relative cure;

f. incidenti legati al consumo di canapa; e

g. procedimenti penali.

2Il monitoraggio serve in particolare a:

a. informare il pubblico;

b. effettuare una valutazione scientifica;

c. registrare gli indicatori per l’adeguamento della tassa d’incentivazione;

d. gestire le misure di esecuzione.

3La Confederazione può incaricare terzi di effettuare il monitoraggio in singoli ambiti.

4I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i loro dati statistici.

5Il Consiglio federale disciplina:

a. i dati da rilevare;

b. le misure essenziali per il monitoraggio;

c. la forma nella quale mettere a disposizione tali dati;

d. gli aspetti tecnici e organizzativi del rilevamento dei dati;

e. la frequenza e il momento della registrazione dei dati;

f. la pubblicazione delle analisi statistiche.

Art. 69 Valutazione

1L’UFSP valuta scientificamente gli effetti delle misure della presente legge e in particolare il raggiungimento degli scopi da essa perseguiti per la prima volta entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e, successivamente, con frequenza regolare.

2In presenza di risultati importanti, il DFI riferisce al Consiglio federale sui risultati della valutazione e gli sottopone proposte per il seguito dei lavori.