Progetti posto in consultazione
Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 96 pagine
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Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura «%ASFF_YYYY_ID»
c. i proprietari di equidi ai sensi dell’ordinanza sulle epizoozie;
d. le persone che, oltre a quelle di cui alle lettere a–c, devono adempiere obblighi di notifica nella filiera agroalimentare;
e. i collaboratori dell’amministrazione pubblica nonché persone, imprese od organizzazioni che operano su mandato di diritto pubblico;
f. altre persone, segnatamente consulenti che, su mandato delle persone di cui alle lettere a–c, sono autorizzate ad accedere a determinati settori;
g. persone, uffici, organizzazioni o imprese che utilizzano servizi digitali di cui all’articolo 28a.
h. macchine, sistemi d’informazione e servizi digitali.
3Il portale ha le seguenti funzioni:
a. autenticazione di utenti utilizzando il sistema di gestione delle identità (sistema IAM) conformemente all’ordinanza del 19 ottobre 20168 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM);
b. autorizzazione di utenti per l’accesso a sistemi d’informazione e servizi digitali di cui al capoverso 1.
4Il trattamento dei dati è retto dall’OIAM ed è limitato agli attributi dell’utente secondo l’allegato 4.
5L’UFAG, su richiesta, può autorizzare il gestore di un sistema d’informazione esterno o di un servizio digitale esterno affinché l’autenticazione di persone per questo sistema d’informazione o per questo servizio avvenga tramite il portale, a condizione che questo sistema d’informazione o questo servizio si rivolga a utenti di cui al capoverso 2 e che li supporti nella gestione o nell’amministrazione della loro azienda agricola o della loro azienda detentrice di animali.
6Nel caso di sistemi d’informazione esterni, nel sistema IAM vengono registrati nuovi utenti se sono necessari alla sua gestione tecnica.
Art. 20a
Abrogato
Art. 21 Acquisizione dei dati per il sistema IAM del portale
1Il sistema IAM acquisisce i dati delle persone di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettere a e b da AGIS.
2L’UFAG rileva i dati di altre persone. Questi dati possono essere registrati direttamente dalle persone interessate oppure, previo accordo con l'UFAG, possono essere forniti all’UFAG dai responsabili di un sistema d’informazione o di un servizio digitale collegato al portale stesso.