Progetti posto in consultazione
Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 96 pagine
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Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 22 Trasmissione di dati dal sistema IAM del portale
1L’UFAG può trasmettere dati personali dal sistema IAM del portale alle competenti autorità cantonali, se ciò permette di supportare l’esecuzione.
2Può prevedere che tramite sistemi d’informazione o servizi digitali sia possibile acquisire dati personali dal sistema IAM del portale.
3Può trasmettere dati personali dal sistema IAM a un sistema d’informazione esterno ai sensi dell’articolo 20 capoverso 5, a condizione che la persona interessata abbia dato il suo consenso.
Art. 23
Abrogato
Art. 27 cpv. 6 e 9 lett. b
6Le autorità che nell’ambito dei loro compiti legali trattano dati provenienti dai sistemi d’informazione di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–dbispossono rendere accessibili o comunicare dati non particolarmente degni di protezione solo se previsto dal diritto federale o da un accordo internazionale.
9Su richiesta, può rendere accessibili in linea a terzi, come indicato di seguito, i dati di cui agli articoli 2 e 6, tranne i dati di cui all’articolo 6 lettera e nonché agli articoli 14 e 16a se vi è il consenso della persona interessata:
b. gestori di altri sistemi d’informazione o servizi digitali non raggiungibili tramite il portale che consentono un accesso elettronico ai propri dati al gestore o al detentore di animali e così facendo gli forniscono supporto nella gestione dell’azienda o nella detenzione di animali.
Titolo dopo l’art. 28
Sezione 7a: Servizi digitali
Art. 28a Offerta di servizi digitali
1La Confederazione può offrire servizi digitali per i seguenti trattamenti di dati:
a. scambio di dati tra autorità preposte all’esecuzione o terzi incaricati dell’esecuzione e la Confederazione su contenuti dei sistemi d’informazione di cui all’articolo 1 capoverso 1;
b. a supporto dell’esecuzione della LAgr (in particolare agli art. 165gbis, 181, 184 e 185 LAgr);
c. per la comunicazione di dati secondo l’articolo 27.
2L’accesso a un servizio digitale può avvenire tramite il portale per sistemi d’informazione e servizi digitali.