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Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 96 pagine
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Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 5 lett. i
I dati di cui all’articolo 2 possono essere comunicati ai servizi di seguito elencati o da essi consultati in linea in AGIS, per l’adempimento dei compiti loro assegnati (art. 165c cpv. 3 lett. d LAgr):
i. Ufficio federale della protezione della popolazione.
Art. 14 cpv. 1 lett. b e d
1Il sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (SI GSN) contiene i seguenti dati:
b. i dati sulle imprese e sulle persone che cedono, forniscono, sono incaricate dello spandimento o importano concimi contenenti azoto o fosforo in virtù dell’articolo 29 capoversi 1 e 1bisdell’ordinanza del 1° novembre 20233 sui concimi oppure foraggi concentrati in virtù dell’articolo 47a capoversi 1, 2 e 2bisdell’ordinanza del 26 ottobre 20114 sugli alimenti per animali;
d. i dati sulla quantità di prodotti di cui alla lettera a ceduti, forniti, sparsi su incarico o importati, con i rispettivi quantitativi di sostanze nutritive.
Art. 15 cpv. 2 e 4
2Le imprese e le persone di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera b registrano:
a. la cessione e la fornitura di prodotti di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera b a un’impresa, a un utilizzatore o a un gestore;
b. i dati di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera d per cessione, fornitura o importazione in riferimento al prodotto.
4Abrogato
Art. 16a cpv. 1 lett. a, d, e nonché g
1Il sistema d’informazione centrale sull’impiego di prodotti fitosanitari (SI IPF) contiene i seguenti dati:
a. i dati sulle imprese e sulle persone che immettono sul mercato prodotti fitosanitari o sementi trattate con prodotti fitosanitari in virtù dell’articolo 86 capoverso 1 dell’ordinanza del 20 agosto 20255 sui prodotti fitosanitari (OPF);
d. i dati sui prodotti fitosanitari o sulle sementi trattate con prodotti fitosanitari immessi sul mercato in virtù dell’articolo 86 capoverso 2 lettera b OPF;
e. i dati su ogni utilizzo professionale di prodotti fitosanitari in virtù dell’articolo 86 capoverso 3 OPF, segnatamente nell’ambito dello spandimento nel singolo caso (applicazione);