Rapporti esplicativi
Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
Consultazione Introduzione
Ordinanza Principali modifiche Pag. (n. RS)
Ordinanza sull’agricoltura • La designazione della percentuale di alimenti per ani-49
biologica, mali prodotti a partire da superfici biologiche e da super-910.18 fici in conversione deve riferirsi alla sostanza secca e
non alla materia organica. Si corregge un requisito tecnicamente non esatto.
Ordinanza sulle tasse • Per i controlli nel quadro del sistema del passaporto fito-51
UFAG, sanitario, all’azienda in questione si addebitano una tassa 910.11 di base annuale di 200 franchi (attualmente 100 fr.) e una
tassa per l’esecuzione dei controlli di 110 franchi all’ora e per persona addetta al controllo (attualmente 90 fr.).
• Per l’omologazione delle aziende che rilasciano passaporti fitosanitari è addebitata una tassa di 250 franchi (attualmente 50 fr.).
• Per altre attività di controllo in relazione all’OSalV la tariffa oraria ammonta a 110 franchi (attualmente 90 fr.) e l’importo forfettario di trasferta a 100 o 200 franchi.
Ordinanza sui sistemi d’in- Attuazione della strategia di digitalizzazione55
formazione nel campo • La vigente OSIAgr è ancora caratterizzata da una «videll’agricoltura (OSIAgr), sione sistema», è fortemente orientata ai singoli sistemi 919.117.71 d’informazione e contiene prescrizioni specifiche più o
meno dettagliate relative ai singoli sistemi. Con l'introduzione del concetto di «servizi digitali», essa viene adeguata nell’ottica di una «visione dati». Ciò consentirà anche di applicare il principio «once only».
• Il numero RIS, corredato di poche informazioni aggiuntive, è reso accessibile agli utenti autorizzati in tutta la Svizzera dall'UFAG come identificativo univoco di un sito di produzione o di prestazione di servizi.
Mozione Kolly 24.3078
• Anziché fornire informazioni dettagliate su ogni singolo utilizzo professionale di prodotti fitosanitari, in futuro le forniture di prodotti fitosanitari dovranno essere registrate dal fornitore nel sistema d’informazione centrale relativo all’impego di prodotti fitosanitari (SI IPF) e successivamente confermate dall’acquirente. Resta comunque possibile, su base volontaria, dichiarare ogni singolo utilizzo direttamente nel SI IPF.
• In futuro non sarà più obbligatorio dichiarare le scorte di sostanze nutritive, ma si potrà comunque continuare a farlo su base volontaria per una gestione completa dei dati aziendali com’è previsto dall’ordinanza vigente.
• Per il foraggio concentrato si rinuncia all’obbligo di comunicare la ripresa di prodotti agricoli quali cereali, patate, eccetera, da parte dei rispettivi centri di ritiro come i centri di raccolta dei cereali.
Ordinanza del DEFR sul • Nelle colture di tuberi-seme di patate vengono modificati66
materiale di moltiplicazione i valori soglia per peronospora della foglia, imbrunimento di piante campicole e fo- dello stelo e avvizzimento.
raggere, • Vengono abrogate le disposizioni relative ai tuberi-seme 916.151.11 di patate ottenuti da sementi botaniche (cosiddette