Rapporti esplicativi

Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine

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1 Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti di-

retti, OPD), RS 910.13

1.1 Situazione iniziale

Dando seguito alla proposta del Consiglio federale di accogliere la mozione 24.3068 Freymond «Riduzione dell'onere amministrativo nell'agricoltura. Passare dalle parole ai fatti!», nella sessione estiva il Parlamento l’aveva trasmessa, incaricando l’Esecutivo di adottare misure per ridurre e semplificare l’onere amministrativo nell’agricoltura. Nella sua risposta all’interpellanza 24.3037 Haab «Moratoria sui nuovi oneri nel settore agricolo fino al 2030» il Consiglio federale si era dichiarato disposto a valutare in che modo sarebbe stato possibile ridurre la complessità e l’onere amministrativo per l’agricoltura già prima dell’attuazione della Politica agricola a partire dal 2030 (PA30+), tenendo in considerazione le prescrizioni legali e le richieste della società. Per adempiere tale mandato, nell'ambito del pacchetto di ordinanze 2026 (PO26) il Consiglio federale propone una serie di adeguamenti all'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) finalizzati a semplificare il sistema dei pagamenti diretti e a sgravare le aziende agricole, senza che le prestazioni ecologiche e quelle per il benessere degli animali subiscano una riduzione sproporzionata. Le modifiche dell'OPD sono in linea con il piano d'azione sui controlli nelle aziende agricole pubblicato nel settembre 2025, che mira a ottimizzare i controlli di diritto pubblico e privato nonché a ridurre l'onere amministrativo delle aziende agricole in relazione ai controlli.

1.2 Sintesi delle principali modifiche

Le seguenti modifiche dell’OPD sono finalizzate a semplificare il sistema dei pagamenti diretti e a ridurre l’onere amministrativo delle aziende agricole.

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER)

• La disposizione nel quadro della PER secondo cui una volta ogni dieci anni tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo viene abrogata. Ciò comporta uno sgravio dal profilo amministrativo e finanziario per le aziende e le autorità preposte all’esecuzione.

• Il vigente contributo per l’efficienza delle risorse «foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto» scade a fine 2026. Per continuare a ridurre al minimo la perdita di sostanze nutritive la razione di foraggio nella detenzione di suini deve presentare un valore nutritivo adeguato al fabbisogno degli animali. Le aziende con un effettivo di suini inferiore a 15 UBG (52 % delle aziende con suini) sono escluse da questa nuova disposizione della PER. L’esigenza può essere adempiuta con un foraggio per l'ingrasso non calibrato sulle esigenze

• Le esigenze della PER relative all'erosione sono abolite. Per il monitoraggio dei casi di erosione e, se necessario, per l'attuazione di misure, in futuro saranno ancora applicabili le disposizioni contenute nell'ordinanza contro il deterioramento del suolo (O Suolo). L'esecuzione nell’ambito dell'erosione viene così separata dall’esecuzione dei pagamenti diretti.

• Nelle esigenze della PER in ambito fitosanitario vengono eliminate le limitazioni concernenti l’utilizzo di erbicidi in pre-emergenza e viene ampliata la gamma di insetticidi che possono essere utilizzati senza autorizzazione speciale.

• L'obbligo di utilizzare il bilancio digitalizzato delle sostanze nutritive è posticipato al 2029. Nel 2029, per la prima volta, il bilancio delle sostanze nutritive dell’anno civile 2028 dovrà essere calcolato tassativamente in modo digitalizzato. Nel 2027 e nel 2028 il bilancio digitalizzato delle sostanze nutritive potrà essere utilizzato su base volontaria.

Superfici per la promozione della biodiversità (SPB)

• Le SPB finora vigenti «maggesi fioriti», «maggesi da rotazione» e «fasce di colture estensive in campicoltura» vengono accorpate nel nuovo tipo di SPB «maggesi e strisce». Per questo nuovo tipo di SPB si può continuare a utilizzare le miscele di sementi per i maggesi fioriti e da