Rapporti esplicativi

Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sui pagamenti diretti

Altri temi

• Nel caso di lacune lievi o di media gravità riscontrate per la prima volta in relazione a prescrizioni edilizie della protezione degli animali, si rinuncia alla riduzione dei pagamenti diretti. In questo modo si tiene ampiamente conto delle richieste della mozione 25.3733 «Garantire la proporzionalità nell'ordinanza sui pagamenti diretti», che il Consiglio federale aveva proposto di accogliere. La legislazione sulla protezione degli animali prevede già la possibilità di concedere termini per ovviare alla non conformità rispetto ai requisiti edilizi nel settore della protezione degli animali. Altri adeguamenti a livello di riduzioni dei pagamenti diretti sono previsti nel quadro della PA30+. In questo modo, l'attuale schema di riduzione dei pagamenti diretti in caso di violazione delle disposizioni, molto differenziato ed eterogeneo a seconda dei programmi di pagamenti diretti, sarà uniformato e quindi semplificato nonché reso più comprensibile. Grazie a precise direttive della Confederazione, sarà rafforzata l'uniformità nell’esecuzione a livello cantonale delle misure amministrative in tutta la Svizzera.

• Le disposizioni sul contributo supplementare per l’attuazione di misure individuali per la protezione del bestiame sono integrate e precisate sulla base delle esperienze maturate finora, tenendo così maggiormente conto dei vari sistemi di pascolo di ovini durante l’estivazione e delle sfide sul piano topografico che si presentano in un’azienda d’estivazione.

1.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 6 capoverso 2

I pagamenti diretti sono concessi soltanto se almeno il 50 per cento dei lavori necessari per la gestione dell’azienda sono svolti con manodopera propria dell’azienda. Finora, per fornire la prova era prescritto il calcolo del carico di lavoro in base al «preventivo di lavoro ART 2009» di Agroscope. Con la modifica dell'ordinanza, questo metodo obsoleto viene sostituito dall'utilizzo dello strumento online LabourScope di Agroscope, che calcola il tempo di lavoro necessario per i lavori agricoli. La descrizione è disponibile all'indirizzo www.agroscope.admin.ch > Servizi > App, app web e software > LabourScope.

Il calcolo deve essere sempre effettuato con la versione attuale al momento della richiesta della prova. Le modifiche al preventivo di lavoro vengono apportate gradualmente e si basano sullo sviluppo tecnologico. Tali prove vengono richieste dai Cantoni solo raramente, in caso di sospetti concreti. La prova non viene più calcolata come in passato sulla base di una versione statica obsoleta con un foglio Excel o una versione cartacea, ma con l'aiuto di un'applicazione web costantemente aggiornata. Questa viene continuamente sviluppata in base alle condizioni quadro di lavoro.

Articolo 13 capoverso 2ter

Dal 2018 viene concesso un contributo per l’efficienza delle risorse (CER) per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto (art. 82b e 82c OPD) attraverso il quale si punta a ridurre le perdite di sostanze nutritive adeguando il foraggiamento dei suini in base al loro fabbisogno nutritivo. La base legale di questo contributo (art. 76 LAgr) è stata abrogata con effetto al 1° gennaio 2026. La disposizione transitoria agli articoli 187e capoverso 1 LAgr e 115i capoverso 2 OPD garantisce il versamento del contributo anche nel 2026. Nel messaggio sulla PA 14-17 era prevista l’integrazione di queste disposizioni nella PER. Le disposizioni per un foraggiamento di suini a tenore ridotto di azoto sono rette dall’articolo 70a capoverso 2 lettera b LAgr (PER).

Per le aziende che detengono suini ora si applica la condizione che la razione di foraggio deve presentare un valore nutritivo adeguato al fabbisogno degli animali. Le intere razioni di foraggio di tutti i suini detenuti nell’azienda non devono superare il valore limite di proteina grezza in grammi per megajoule di energia digeribile suino (g/MJ EDS) specifico dell’azienda, come attualmente disposto per il CER vigente. Il calcolo di questo valore limite specifico dell’azienda è disciplinato all’allegato 1 numero 2.1a. Il metodo di calcolo rimane invariato rispetto a oggi.