Rapporti esplicativi

Consultazione 2025/88: Pacchetto di ordinanze agricole 2026 · 75 pagine

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1 Ordinanza dell’UFAG concernente la determinazione di periodi e termini nonché la libera-

zione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l’importazione di verdura e frutta fresche (Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF), RS 916.121.100

1.1 Situazione iniziale

Ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF; RS 916.121.10), l’UFAG libera parti del contingente doganale per l’importazione di frutta e verdura in funzione della domanda da soddisfare, se l’offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale non basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto.

Ai sensi dell’articolo 19 OIEVFF, l’UFAG fissa in un’ordinanza le parti dei contingenti doganali, segnatamente nell’ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF. Sempre secondo l’articolo 19 OIEVFF, le rispettive modifiche dell’ordinanza non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU). Il testo integrale delle modifiche può essere tuttavia consultato o ottenuto presso l’UFAG. Inoltre, il contenuto dell’ordinanza e le relative modifiche da parte dell’UFAG devono essere pubblicati sul suo sito Internet. Nella tabella dell’allegato 2 dell’ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF sono riportati in particolare i quantitativi parziali dei contingenti doganali liberati e la loro decorrenza. Le liberazioni di quantitativi parziali dei contingenti doganali avvengono generalmente il martedì e il giovedì prima delle ore 10.00 con decorrenza a partire dal giorno successivo. Nella pratica, l’allegato 2 dell’ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF viene modificato una o due volte alla settimana, con tempistiche molto ravvicinate.

L’allegato 2 dell’ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF contiene una nota a piè di pagina che precisa le indicazioni relative alla pubblicazione secondo l’articolo 19 OIEVFF, ovvero che il contenuto dell’allegato 2 non è pubblicato nella RU, ma può essere ottenuto presso l’UFAG, Settore Importazioni ed esportazioni o consultato all’indirizzo: www.blw.admin.ch/it/importazione-di-frutta-e-verdura-fresche.

Nell’area pubblica del sito web www.ekontingente.admin.ch gli importatori e altre parti interessate possono trovare informazioni sui quantitativi parziali dei contingenti doganali liberati (prodotto, quantitativo, decorrenza). È possibile ricevere informazioni sulle modifiche via e-mail sottoscrivendo un abbonamento gratuito. Se un importatore detiene un quantitativo parziale dei contingenti doganali liberato, può visualizzarlo e gestirlo nell’area riservata dell’applicazione web all’indirizzo: www.ekontingente.admin.ch.

1.2 Sintesi delle principali modifiche

La nota a piè di pagina nell’allegato 2 dell’ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF è modificata. In base a tale modifica, ha validità giuridica la tabella con le liberazioni di quantitativi parziali dei contingenti doganali aggiornate pubblicata dall’UFAG su www.ekontingente.admin.ch. L’allegato 2, che di norma viene modificato una o due volte alla settimana, è pubblicato solo mediante rimando nella RU o nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

1.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 4 lettera b

Nell’articolo 4 si rimanda all’articolo 11 capoverso 1 lettera b OIEVFF. Poiché l’articolo 11 OIEVFF non è suddiviso in capoversi, bensì nelle lettere a e b, il rimando al capoverso 1 viene stralciato. Questa modifica non ha alcuna conseguenza sul contenuto.

Allegato 2

La nota a piè di pagina relativa all’allegato 2 dell’ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF è modificata come segue.