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Consultazione 2025/89: Adeguamento dell’ordinanza sulla protezione del clima · 5 pagine

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Protezione dell’equilibrio ecologico

Inserire gli art. 30a–30f dopo il titolo del capitolo 5a

Art. 30a Raggiungimento dell’obiettivo del saldo netto pari a zero

1L’Amministrazione federale centrale secondo l’articolo 7 capoverso 1 dell’ordi- nanza del 25 novembre 19984 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministra- zione (OLOGA), ad eccezione dell’Aggruppamento Difesa e dell’Ufficio federale dell’armamento (armasuisse), raggiunge o supera l’obiettivo del saldo netto pari a zero di cui all’articolo 3 capoverso 1 LOCli nelle sue sedi in Svizzera entro il 2040. Oltre alle emissioni dirette e indirette, vanno considerate gradualmente quelle a monte e a valle.

2L’Amministrazione federale centrale per le sue sedi all’estero, l’esercito, l’Aggrup- pamento Difesa e armasuisse raggiungono o superano l’obiettivo del saldo netto pari a zero di cui all’articolo 3 capoverso 1 LOCli entro il 2050. Oltre alle emissioni dirette e indirette, vanno considerate, per quanto possibile, quelle a monte e a valle.

3L’UFAM acquista gli attestati nazionali o internazionali necessari per l’impiego di NET da parte dell’Amministrazione federale centrale e dell’esercito.

4Le amministrazioni centrali dei Cantoni, le unità amministrative dell’Amministra- zione federale decentralizzata secondo l’allegato 1 OLOGA e le unità rese autonome della Confederazione secondo l’allegato 3 OLOGA si adoperano per raggiungere o superare l’obiettivo del saldo netto pari a zero di cui all’articolo 3 capoverso 1 LOCli entro il 2040. Oltre alle emissioni dirette e indirette, vanno considerate, per quanto possibile, quelle a monte e a valle.

5Le seguenti emissioni non vanno considerate negli obiettivi dei capoversi 1 e 2 da parte dell’Amministrazione federale centrale:

a. le emissioni a valle causate dall’utilizzazione delle strade nazionali o di altre infrastrutture di trasporto di proprietà federale o da attività sovvenzionate;

b. le emissioni dirette e indirette, nonché quelle a monte e a valle nel quadro di progetti legati alla cooperazione internazionale allo sviluppo e con i Paesi dell’Est, all’aiuto umanitario nonché al promovimento della pace o della si- curezza umana;

c. le emissioni dirette e indirette, nonché quelle a monte e a valle degli edifici sotto la responsabilità dei PF secondo l’articolo 6 capoverso 3 dell’ordinanza del 5 dicembre 20085 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confede- razione.

Art. 30b Bilancio da parte dell’Amministrazione federale centrale e

dell’esercito

1Il DATEC provvede al bilancio delle emissioni dirette e indirette, nonché di quelle a monte e a valle, dell’Amministrazione federale centrale, ad eccezione dell’Aggrup- pamento Difesa e di armasuisse.

4 RS 172.010.1

5 RS 172.010.21