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Consultazione 2025/89: Adeguamento dell’ordinanza sulla protezione del clima · 5 pagine

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Ordinanza sulla protezione del clima

2Elabora una visione complessiva del raggiungimento dell’obiettivo del saldo netto pari a zero da parte dell’Amministrazione federale centrale, ad eccezione dell’Ag- gruppamento Difesa e di armasuisse, e ne coordina i necessari lavori. In particolare, si tratta di definire i metodi e gli standard applicati dall’Amministrazione federale centrale e dall’esercito.

3Il DDPS provvede al bilancio delle emissioni dirette e indirette, nonché di quelle a monte e a valle, dell’esercito, dell’Aggruppamento Difesa e di armasuisse.

4Elabora una visione complessiva del raggiungimento dell’obiettivo del saldo netto pari a zero da parte dell’esercito, dell’Aggruppamento Difesa e di armasuisse.

Art. 30c Cronoprogrammi per l’Amministrazione federale centrale e

l’esercito: coordinamento ed elaborazione

1I dipartimenti e la Cancelleria federale sono responsabili per il raggiungimento dell’obiettivo nella loro sfera di competenza.

2I dipartimenti e la Cancelleria federale designano le loro unità amministrative chiave che dispongono di leve importanti per il raggiungimento dell’obiettivo del saldo netto pari a zero e per l’attuazione delle misure e che possono contribuire in modo signifi- cativo alla riduzione delle emissioni.

3I dipartimenti, la Cancelleria federale e le unità amministrative chiave elaborano per i loro settori i cronoprogrammi per il raggiungimento dell’obiettivo del saldo netto pari a zero.

4Il DATEC elabora un cronoprogramma complessivo per l’Amministrazione federale centrale, ad eccezione dell’Aggruppamento Difesa e di armasuisse, nonché per le sedi all’estero dell’Amministrazione federale centrale; esso si basa sui cronoprogrammi dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

5Il DDPS elabora un cronoprogramma distinto per l’esercito, l’Aggruppamento Di- fesa e armasuisse.

6Il Consiglio federale adotta il cronoprogramma complessivo di cui al capoverso 4 e il cronoprogramma del DDPS di cui al capoverso 5. Se necessario, incarica i diparti- menti e la Cancelleria federale di adeguare i loro cronoprogrammi di cui al capo- verso 3 al cronoprogramma complessivo da esso adottato.

7I cronoprogrammi sono elaborati per la prima volta nel 2027 per la legislatura 2028– 2031 e poi aggiornati per la legislatura successiva. Il cronoprogramma complessivo e il cronoprogramma del DDPS sono oggetto di pubblicazione.

Art. 30d Cronoprogrammi per l’Amministrazione federale centrale e

l’esercito: contenuto

1Un cronoprogramma comprende le emissioni per le quali l’unità amministrativa che lo elabora ha l’autorità decisionale e prende le decisioni di finanziamento.

2Un cronoprogramma comprende almeno:

a. un bilancio delle emissioni dirette e indirette, nonché di quelle a monte e a valle;