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Consultazione 2025/89: Adeguamento dell’ordinanza sulla protezione del clima · 5 pagine
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Ordinanza sulla protezione del clima
mento ai cambiamenti climatici dell’esercito, dell’Aggruppamento Difesa e di arma- suisse. Il rapporto è oggetto di pubblicazione.
Art. 30f Basi per i Cantoni, l’Amministrazione federale decentralizzata e le
unità rese autonome della Confederazione
1Sotto l’egida del DATEC, la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni, delle unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata secondo l’alle- gato 1 OLOGA e delle unità rese autonome della Confederazione secondo l’allegato 3 OLOGA, aiuti all’attuazione specifici per il bilancio delle emissioni di gas serra non- ché basi documentali, metodi e materiali per il raggiungimento dell’obiettivo del saldo netto pari a zero e promuove il trasferimento di conoscenze.
2I dipartimenti elaborano, nella loro sfera di competenza, prescrizioni per il raggiun- gimento dell’obiettivo del saldo netto pari a zero per le unità rese autonome della Confederazione secondo l’allegato 3 OLOGA e chiedono al Consiglio federale di in- serirle negli obiettivi strategici della rispettiva unità.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1°ottobre 2026.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi