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Consultazione 2025/89: Adeguamento dell’ordinanza sulla protezione del clima · 5 pagine

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Protezione dell’equilibrio ecologico

b. una descrizione degli impianti e dei processi esistenti;

c. un’analisi indicante le soluzioni che consentono di ridurre le emissioni di gas serra o impiegare NET e la misura in cui ciò è previsto;

d. i provvedimenti da adottare sulla base dell’analisi di cui alla lettera c per la riduzione delle emissioni di gas serra o l’impiego di NET;

e. un percorso di riduzione per le emissioni dirette e indirette, nonché quelle a monte e a valle; il percorso di riduzione deve essere lineare per quanto possi- bile dal punto di vista tecnico e contemplare obiettivi intermedi;

f. un percorso di sviluppo delle capacità continuativo per l’impiego di NET con cui si prevede di compensare, al più tardi entro l’anno dell’obiettivo del saldo netto pari a zero secondo l’articolo 30a capoversi 1 e 2, le emissioni di gas serra che non possono essere ridotte con provvedimenti di cui alla lettera d;

g. i provvedimenti da adottare per l’adattamento agli effetti dei cambiamenti cli- matici di cui all’articolo 8 LOCli.

Art. 30e Rapporto dell’Amministrazione federale centrale e dell’esercito

1I dipartimenti e la Cancelleria federale provvedono a trasmettere annualmente al DATEC, tramite una piattaforma di collaborazione centrale, i dati grezzi necessari per il calcolo delle emissioni dirette e indirette e di quelle a monte e a valle dell’Ammini- strazione federale centrale, ad eccezione dell’Aggruppamento Difesa e di armasuisse.

2Il DATEC calcola tutte le emissioni per l’Amministrazione federale centrale, ad ec- cezione dell’Aggruppamento Difesa e di armasuisse.

3A partire dal 2027, negli anni in cui non viene presentato il rapporto di cui al capo- verso 5, informa il Consiglio federale sul raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni dirette e indirette da parte dell’Amministrazione federale centrale, ad eccezione dell’Aggruppamento Difesa e di armasuisse.

4Inoltre, a partire dal 2028, negli anni in cui non viene presentato il rapporto di cui al capoverso 5, informa il Consiglio federale sul raggiungimento dell’obiettivo di ridu- zione delle emissioni a monte e a valle e sulle misure di adattamento ai cambiamenti climatici nell’Amministrazione federale centrale, ad eccezione dell’Aggruppamento Difesa e di armasuisse.

5Al termine di ogni legislatura, per la prima volta nel 2032, riferisce al Consiglio federale e al Parlamento sul raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emis- sioni dirette e indirette, nonché di quelle a monte e a valle, e sulle misure di adatta- mento ai cambiamenti climatici dell’Amministrazione federale centrale, ad eccezione dell’Aggruppamento Difesa e di armasuisse. Il rapporto è oggetto di pubblicazione.

6Il DDPS calcola tutte le emissioni dell’esercito, dell’Aggruppamento Difesa e di armasuisse.

7Al termine di ogni legislatura, per la prima volta nel 2032, riferisce al Consiglio federale e al Parlamento sul raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emis- sioni dirette e indirette, nonché di quelle a monte e a valle, e sulle misure di adatta-