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Consultazione 2025/91: 21.453 n Iv. pa. Hurni. No a remunerazioni eccessive dei dirigenti delle casse malati sulle spalle degli assicurati · 5 pagine
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Vigilanza sull’assicurazione sociale contro le malattie. LF «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 21a Retribuzioni massime degli organi dirigenti
1Il Consiglio federale fissa le retribuzioni massime corrisposte ai membri dell’organo d’amministrazione e dell’organo di direzione degli assicuratori per le attività nel settore dell’assicurazione sociale malattie. A tal fine tiene conto dell’effettivo di assicurati dell’assicuratore e dei suoi costi medi totali per assicurato, senza tuttavia superare l’importo massimo della classe di stipendio massima risultante dall’articolo 15 della legge del 24 marzo 20004 sul personale federale.
2La retribuzione globale corrisposta a un membro di un organo dirigente che esercita più funzioni all’interno di un gruppo assicurativo non può superare la retribuzione massima.
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Il Consiglio federale verifica regolarmente le retribuzioni massime e le adegua in particolare al rincaro. A tal fine tiene conto della situazione economica e finanziaria degli assicuratori nonché della situazione sul mercato del lavoro.
Minoranza (Meyer Mattea, …)
Art. 29 cpv. 1 lett. b
1Possono operare in qualità di riassicuratori:
b. gli assicuratori privati autorizzati ad esercitare la riassicurazione conformemente alla legge del 17 dicembre 20045 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) (riassicuratori privati).
(v. art. 1 cpv. 1 lett. b, …)
Art. 30 cpv. 3 lett. d
3Il piano d’esercizio di un riassicuratore privato deve inoltre contenere le indicazioni e i documenti seguenti:
d. indicazioni relative alla dotazione finanziaria del riassicuratore e un attestato dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo cui il riassicuratore adempie le esigenze finanziarie cui la LSA6 subordina l’esercizio della riassicurazione nell’ambito dell’assicurazione sociale malattie;
(v. art. 1 cpv. 1 lett. b, …)
Art. 34 cpv. 5
5L’autorità di vigilanza e la FINMA coordinano le loro attività di vigilanza. Si informano reciprocamente non appena abbiano notizia di eventi importanti per l’altra autorità di vigilanza.
(v. art. 1 cpv. 1 lett. b, …)