Progetto posto in consultazione - OEn
Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 2 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
Ordinanza sull’energia (OEn)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’energia è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 2
2 I gestori di rete devono notificare ogni anno all’organo d’esecuzione la quantità di gas rinnovabili immessa nella loro rete da un produttore proveniente da un impianto.
Inserire prima del titolo della sezione 3
Art. 9aquinquiesAmmontare della garanzia secondo l’articolo 9a capoverso 3 lettera f
LAEl
L’ammontare della garanzia secondo l’articolo 9a capoverso 3 lettera f LAEl corrisponde al 150 per cento dei costi presumibili delle ulteriori misure di compensazione previste dal concessionario. Se i costi di queste ulteriori misure di compensazione non possono ancora essere determinati, l’ammontare della garanzia corrisponde al 75 per cento dei costi delle misure di sostituzione secondo l’articolo 18 capoversi 1bis e 1terdella legge federale del 1° luglio 19662 sulla protezione della natura e del paesaggio. Se le ulteriori misure di compensazione possono essere determinate a posteriori e la garanzia prestata:
a. è inferiore al 150 per cento, il richiedente deve incrementarla fino al raggiungimento del 150 per cento;
b. è superiore al 150 per cento, il Cantone rimborsa senza interessi al richiedente l’importo della garanzia che eccede il 150 per cento.
1 RS 730.01
2RS 451
2027-... «%ASFF_YYYY_ID»