Progetto posto in consultazione - ORCN
Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 6 pagine
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Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 25 marzo 20151 sulla responsabilità civile in materia nucleare è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 lett. c
1L’ammontare totale della copertura è di 70 milioni di euro, più il dieci per cento dell’ammontare totale per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio:
c. per gli impianti in cui vengono depositate scorie radioattive provenienti da impianti nucleari conformemente all’articolo 3 lettera d della legge federale del 21 marzo 2003 (LENu)2 per il decadimento (deposito di decadimento).
Art. 6 cpv. 1
1Oltre ai danni nucleari, l’importo di base comprende i costi delle perizie extragiudiziarie, le spese ripetibili del danneggiato e le spese per scemare il danno secondo l’articolo 38c della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione3.
Art. 7 titolo e cpv. 1 lett. a
Esclusione dalla copertura privata
(art. 9 cpv. 4 LRCN)
1Il fornitore della copertura privata può escludere dalla copertura nei confronti del danneggiato conformemente agli articoli 4 e 5:
a. i danni nucleari causati da fenomeni naturali straordinari o direttamente riconducibili a conflitti armati, ostilità, guerre civili o insurrezioni.
1 RS 732.441
2 RS 732.1
3RS 221.229.1
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