Progetto posto in consultazione - ORCN

Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 6 pagine

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Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 25 marzo 20151 sulla responsabilità civile in materia nucleare è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. c

1L’ammontare totale della copertura è di 70 milioni di euro, più il dieci per cento dell’ammontare totale per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio:

c. per gli impianti in cui vengono depositate scorie radioattive provenienti da impianti nucleari conformemente all’articolo 3 lettera d della legge federale del 21 marzo 2003 (LENu)2 per il decadimento (deposito di decadimento).

Art. 6 cpv. 1

1Oltre ai danni nucleari, l’importo di base comprende i costi delle perizie extragiudiziarie, le spese ripetibili del danneggiato e le spese per scemare il danno secondo l’articolo 38c della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione3.

Art. 7 titolo e cpv. 1 lett. a

Esclusione dalla copertura privata

(art. 9 cpv. 4 LRCN)

1Il fornitore della copertura privata può escludere dalla copertura nei confronti del danneggiato conformemente agli articoli 4 e 5:

a. i danni nucleari causati da fenomeni naturali straordinari o direttamente riconducibili a conflitti armati, ostilità, guerre civili o insurrezioni.

1 RS 732.441

2 RS 732.1

3RS 221.229.1

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