Progetto posto in consultazione - OAEl
Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 2 pagine
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Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEl)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero,
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I
L’ordinanza del 14 marzo 20081 sull’approvvigionamento elettrico è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 3 lett. d
3Per il calcolo dei costi dell’energia computabili si applicano i seguenti principi:
d. i gestori delle reti di distribuzione devono utilizzare per la quota di energia elettrica proveniente dalla produzione propria ampliata che impiegano nel servizio universale, in particolare per raggiungere la quota minima secondo l’articolo 4a capoverso 1, in via prioritaria le garanzie di origine rilasciate per questa produzione.
Art. 4b Prodotto elettrico standard
1Ai fini dell’etichettatura dell’elettricità per i consumatori finali riforniti con il prodotto elettrico standard (art. 6 cpv. 2bisLAEl), i gestori delle reti di distribuzione presentano per una determinata quota dell’energia elettrica fornita ogni trimestre garanzie di origine attestanti l’origine nazionale e rinnovabile dell’energia elettrica.
2La quota ammonta:
a. per l’anno tariffario 2028: almeno a 1/3;
b. per l’anno tariffario 2029: almeno a 1/2;
c. dall’anno tariffario 2030: almeno a 2/3.
Art. 12a Disposizione particolare relativa ai costi di rete computabili
I costi del capitale e d’esercizio che i gestori di rete devono sostenere in relazione alla costituzione, alla prosecuzione e alla cessazione di un raggruppamento ai fini del con-
1 RS 734.71
2027-... «%ASFF_YYYY_ID»