Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/22: Revisione dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal): scambio di dati tra Cantoni e assicuratori; assicurati irreperibili · 8 pagine
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1 Situazione iniziale
1.1 Attuazione della revisione della LAMal (Scambio di dati, compensazione dei rischi)
La modifica della legge federale del 18 marzo 19941 sull’assicurazione malattie (LAMal) ha lo scopo di adempiere le seguenti mozioni: Brand 18.3765 «Digitalizzazione dello scambio di dati tra i Comuni e gli assicuratori-malattie», Hess 18.4209 «Domicilio degli assicurati, premi delle casse malati e quoteparti dei cantoni sulle prestazioni ospedaliere. Meno burocrazia, meno errori» e Brand 17.3311 «Compensazione dei rischi. Escludere gli assicurati fantasma».
Il 14 giugno 2024, il Parlamento ha approvato in votazione finale queste modifiche della LAMal2. La presente revisione dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sull’assicurazione malattie (OAMal) emana le disposizioni d’esecuzione.
2 Commento ai singoli articoli
2.1 Scambio di dati tra Cantoni e assicuratori: art. 10a OAMal
Affinché il Dipartimento federale dell’interno (DFI) possa disciplinare lo standard uniforme per lo scambio di dati, occorre prevedere una delega di competenze al nuovo articolo 10a OAMal. Poiché lo scambio di dati ha per oggetto diversi temi, sarebbe preferibile emanare una nuova ordinanza del DFI anziché completare quella relativa alla riduzione dei premi e al mancato pagamento dei premi. Tuttavia, la decisione in merito a questo aspetto sarà presa più avanti, quando l’elaborazione dei progetti per lo scambio di dati sarà in una fase più avanzata.
Lo scambio di dati riguarda in primo luogo il controllo del rispetto dell’obbligo d’assicurazione, tema che comprende anche la determinazione del Cantone di lavoro dei lavoratori frontalieri. Occorre anche stabilire il luogo di domicilio dell’assicurato. Quest’ultima informazione è necessaria per designare il Cantone competente per la presa in carico delle prestazioni ospedaliere, nonché per la determinazione dell’importo dei premi.
Inoltre, dovranno essere oggetto dello scambio di dati anche i casi di assicurazione doppia o multipla, che possono verificarsi per varie cause. Il più delle volte si tratta del mancato rispetto del termine di disdetta (art. 7 LAMal) o di assicurati che stipulano una nuova assicurazione presso un altro assicuratore pur essendo in mora e non potendo cambiare assicuratore secondo l’articolo 64a capoverso 6 LAMal.
Secondo l’articolo 6b capoverso 2 LAMal, i Cantoni comunicano agli assicuratori i nomi delle persone assicurate presso più assicuratori. Quando vengono a conoscenza della doppia assicurazione, i Cantoni devono avvertire i due assicuratori per porre fine al rapporto di assicurazione illegittimo. Per risolvere questo problema, occorre conoscere la data di affiliazione presso ciascun assicuratore ed esaminare se il cambiamento di assicuratore è avvenuto nel rispetto delle disposizioni legali.
Peraltro, uno scambio di dati è necessario anche per gli assicurati che gli assicuratori non riescono più a contattare dopo un determinato numero di mesi, detti assicurati irreperibili. L’autorità cantonale di cui all’articolo 6 capoverso 2 LAMal ha la competenza di pronunciare la sospensione dell’obbligo d’assicurazione di un assicurato. Lo scambio di dati semplificherà le misure che gli assicuratori devono adottare quando non riescono più a contattare i loro assicurati.
Infine, è previsto uno scambio di dati anche per determinare l’effettivo degli assicurati di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera b LAMal, ossia i richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora se soggiornano
1 RS 832.10
2FF 2023 1545