Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/22: Revisione dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal): scambio di dati tra Cantoni e assicuratori; assicurati irreperibili · 8 pagine
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«°tentativo di consegna, destinatario sconosciuto°». L’invio della diffida per e-mail o tramite l’applicazione dell’assicuratore non permette a quest’ultimo di ottenere la prova della notifica infruttuosa.
In seguito, l’assicuratore deve trasmettere la prova in questione all’autorità di cui all’articolo 6 capoverso 2 LAMal, ossia all’autorità cantonale competente per il controllo dell’obbligo d’assicurazione, onde documentare la sua domanda di sospensione. Per evitare di sospendere un assicurato temporaneamente irreperibile a causa di un viaggio all’estero o assente dal proprio domicilio per varie ragioni, l’assicuratore deve rivolgersi all’autorità summenzionata tre mesi dopo la notifica infruttuosa della diffida. Questa moratoria di tre mesi è necessaria per evitare che l’autorità cantonale debba pronunciare sospensioni per poi doverle annullare se l’assicurato si rifà vivo dopo breve tempo, cosa che comporterebbe una burocrazia inutile.
Una volta che l’assicuratore ha informato l’autorità di cui all’articolo 6 capoverso 2 LAMal che non è stato in grado di contattare un assicurato per tre mesi a partire dalla notifica infruttuosa della diffida, spetta a questa autorità sospendere l’obbligo d’assicurazione dell’assicurato.
2.2.2 Conseguenze della sospensione (cpv. 2)
Se l’obbligo d’assicurazione dell’assicurato è sospeso, quest’ultimo non è più tenuto a pagare il premio, poiché lo stesso non è più dovuto. Inoltre, l’articolo 18 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 19 ottobre 20165 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR) non è più applicabile. L’assicuratore non deve quindi più pagare alcuna tassa di rischio né ricevere alcun contributo di compensazione per questo assicurato irreperibile e lo sospende dall’effettivo determinante per la compensazione dei rischi.
2.2.3 Revoca della sospensione in caso di contatto con l’assicurato (cpv. 3)
Se l’assicurato ha contatti con l’assicuratore dopo che la sua sospensione dell’obbligo d’assicurazione è già stata pronunciata, l’assicuratore ne deve informare l’autorità di cui all’articolo 6 capoverso 2 LAMal, che ha la competenza di togliere la sospensione. È legittimo che l’autorità cantonale incaricata di vigilare sul rispetto dell’obbligo d’assicurazione sia competente per pronunciare e togliere la sospensione.
L’autorità summenzionata comunica la revoca della sospensione all’assicuratore e all’assicurato. L’obbligo d’assicurazione riprende quindi con effetto retroattivo a partire dal momento della pronuncia della sospensione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3 LAMal. Non si tratta di un obbligo d’assicurazione retroattivo, ma semplicemente della revoca della sospensione di una persona che vi era già assoggettata.
2.2.4 Fine della sospensione ed esclusione dall’effettivo degli assicurati (cpv. 4)
Trascorsi 18 mesi dalla sospensione senza contatti con l’assicurato, l’assicuratore ne informa l’autorità di cui all’articolo 6 capoverso 2 LAMal. A partire da quel momento, l’assicuratore esclude la persona interessata dall’effettivo degli assicurati.
È necessario definire una durata massima della sospensione, altrimenti quest’ultima proseguirebbe a tempo indeterminato. Affinché gli assicuratori possano escludere dall’effettivo gli assicurati irreperibili, occorre disciplinare la situazione di questi ultimi in via definitiva.
2.2.5 Ripresa del contatto dell’assicurato irreperibile con il suo precedente assicuratore (cpv. 5)
Se un assicurato irreperibile fino a quel momento riprende contatto con il suo assicuratore dopo essere stato escluso dall’effettivo degli assicurati di quest’ultimo, potrà affiliarsi a un assicuratore di sua scelta