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Consultazione 2026/22: Revisione dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal): scambio di dati tra Cantoni e assicuratori; assicurati irreperibili · 8 pagine

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nonostante i premi non pagati. Poiché il suo rapporto d’assicurazione con l’assicuratore precedente è terminato, non è giuridicamente possibile obbligare l’assicurato a riaffiliarsi a quest’ultimo.

2.2.6 Scambio di dati secondo l’articolo 10a OAMal (cpv. 6)

L’articolo 6b capoverso 1 lettera c LAMal prevede che i Cantoni e gli assicuratori si scambino i dati necessari per evitare che gli assicurati irreperibili continuino a essere assicurati. Questo scambio deve svolgersi secondo uno standard uniforme. Occorre quindi rinviare all’articolo 10a OAMal, che delega al DFI la competenza di disciplinare questo standard.

2.3 Dati degli assicurati: art. 28 cpv. 1 lett. a n. 3 e lett. b n. 4 OAMal

Va effettuata una modifica di natura puramente formale. Poiché il titolo completo dell’ordinanza sulla compensazione dei rischi è già stato inserito nell’articolo 10c capoverso 2 OAMal, nell’articolo 28 capoverso 1 lettera a numero 3 OAMal occorre menzionarne unicamente l’abbreviazione, OCoR.

Inoltre, gli assicuratori trasmettono regolarmente all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) un certo numero di dati per ciascun assicurato. Con la nuova procedura di sospensione degli assicurati irreperibili (art 10c OAMal), l’articolo 28 capoverso 1 lettera b numero 4 OAMal va completato aggiungendo la sospensione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 5 LAMal. Attualmente vi figura soltanto la sospensione dell’obbligo d’assicurazione per le persone soggette alla legge federale del 19 giugno 19926 sull’assicurazione militare (LAM) secondo l’articolo 3 capoverso 4 LAMal. A livello terminologico, è preferibile sostituire l’espressione «copertura assicurativa» con «obbligo d’assicurazione», poiché si tratta della nozione utilizzata all’articolo 3 numeri 4 e 5 LAMal.

2.4 Modifica di altre ordinanze

2.4.1. Modifica dell’ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (art. 9 cpv. 2 lett. g OCoR)

L’OCoR va modificata per permettere agli assicuratori di escludere dalla compensazione dei rischi gli assicurati irreperibili.

Nel diritto vigente, diverse disposizioni determinano chi è escluso dalla compensazione dei rischi. Alcune eccezioni sono disciplinate nella legge, altre nell’ordinanza. Con la modifica del 14 giugno 2024, le Camere federali hanno riunito nell’articolo 16a LAMal l’effettivo degli assicurati determinante per la compensazione dei rischi. Il capoverso 1 enuncia il principio secondo il quale ora fanno parte dell’effettivo degli assicurati determinante per la compensazione dei rischi tutti gli assicurati dell’AOMS, compresi quelli residenti all’estero. Le lettere a–d elencano le categorie di assicurati esclusi dalla compensazione dei rischi.

L’integrazione degli assicurati residenti all’estero nella compensazione dei rischi necessita di importanti adeguamenti nel calcolo di quest’ultima, che richiedono l’effettuazione di test da parte dell’istituzione comune e degli assicuratori. Per questo motivo le relative disposizioni di cui all’articolo 16a e i numerosi adeguamenti dell’OCoR potranno entrare in vigore soltanto in una data successiva.

Il legislatore ha espressamente escluso dall’effettivo degli assicurati determinante per la compensazione dei rischi quelli il cui obbligo d’assicurazione è sospeso in virtù dell’articolo 3 capoversi 4 e 5 LAMal

6 RS 833.1