Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/22: Revisione dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal): scambio di dati tra Cantoni e assicuratori; assicurati irreperibili · 8 pagine

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(art. 16a cpv. 1 lett. d LAMal). Ha inoltre concretizzato la propria volontà politica di escludere gli assicurati irreperibili dalla compensazione dei rischi. Il Consiglio federale intende attuare la sospensione dell’obbligo d’assicurazione secondo l’articolo 3 capoverso 5 LAMal nonché l’esclusione delle persone interessate dalla compensazione dei rischi il 1° giugno 2027. A tal fine si propone, come consentito dall’articolo 17a capoverso 2 LAMal, di completare l’articolo 9 capoverso 2 OCoR con la categoria di assicurati il cui obbligo d’assicurazione è sospeso (lett. g). Pertanto, gli assicuratori non devono più tenere conto di questi assicurati nel loro effettivo per la compensazione dei rischi a partire dall’entrata in vigore del presente progetto. Ciò significa che gli assicurati il cui obbligo d’assicurazione è sospeso non sono più contabilizzati nell’effettivo degli assicurati per la compensazione dei rischi.

2.4.2 Modifica dell’ordinanza concernente la vigilanza sull’assicurazione sociale contro le malattie (art. 62a cpv. 2 lett. b n. 4 dell’ordinanza del 18 novembre 20157 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie [OVAMal])

Gli assicuratori comunicano regolarmente all’autorità di vigilanza i dati sull’obbligo di assicurarsi degli assicurati. Come per l’articolo 28 lettera b numero 4 OAMal (v. il n. 2.3), anche all’articolo 62a capoverso 2 lettera b numero 4 OVAMal occorre sostituire l’espressione «copertura assicurativa» con «obbligo d’assicurazione» e aggiungere la menzione dell’articolo 3 capoverso 5 LAMal per la sospensione degli assicurati irreperibili.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il progetto non ha ripercussioni né sulle finanze, né sull’effettivo del personale della Confederazione.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni

L’attuazione dello standard uniforme di scambio di dati nonché l’elaborazione del relativo progetto comporteranno delle spese per i Cantoni, ma l’esperienza di questi ultimi nel settore degli scambi di dati sulla riduzione dei premi e sui premi non pagati permetterà di limitarle.

La procedura di sospensione degli assicurati irreperibili non dovrebbe comportare spese supplementari per i Cantoni. L’autorità cantonale competente ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 LAMal pronuncerà le decisioni di sospensione e di revoca della sospensione degli assicuratori irreperibili, ma questi nuovi compiti non dovrebbero necessitare di personale supplementare.

3.3 Ripercussioni per gli assicuratori

L’attuazione dello standard uniforme di scambio di dati nonché l’elaborazione del relativo progetto comporteranno delle spese anche per gli assicuratori. Tuttavia, l’esperienza di questi ultimi nel settore degli scambi di dati sulla riduzione dei premi e sui premi non pagati permetterà di limitarle.

Gli assicuratori non saranno più tenuti a pagare la tassa di rischio per gli assicurati irreperibili a partire dalla pronuncia di sospensione per questi ultimi. In compenso, non riceveranno più il contributo di compensazione.

7 RS 832.121