Progetto posto in consultazione OVsor-TP

Consultazione 2026/26: Modifica dell’ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI) e revisione totale dell’ordinanza sulla videosorveglianza nei trasporti pubblici (OVsor-TP) · 4 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

c. documentare i reati osservati;

d. su richiesta delle autorità di perseguimento penale, acquisire e assicurare i mezzi di prova in caso di presunti reati.

2La polizia dei trasporti deve documentare l’impiego di taser mediante bodycam.

3Le persone interessate dalla registrazione devono essere in grado di riconoscere, grazie a segnali ottici attivi, se le bodycam stanno registrando e salvando. Gli organi di sicurezza devono segnalare l’inizio della registrazione.

4 La registrazione può essere salvata per 30 secondi prima di essere resa riconoscibile. Può proseguire solo per il tempo in cui la situazione persiste.

5Le imprese possono analizzare la registrazione solo su richiesta della persona che registra o che è registrata al fine di:

a. esaminare a posteriori il comportamento delle persone coinvolte in situazioni di conflitto;

b. assicurare i mezzi di prova in caso di presunti reati.

Art. 7 Impiego di bodycam da parte del personale

1Il personale viaggiante, di controllo e di accompagnamento può impiegare bodycam solo ai seguenti scopi:

a. documentare l’intervento in situazioni di conflitto;

b. documentare i presunti reati.

2Le persone interessate dalla registrazione devono essere in grado di riconoscere, mediante segnali ottici attivi, se le bodycam stanno registrando e salvando. Il personale deve segnalare l’inizio della registrazione.

3La registrazione può essere salvata a partire da 30 secondi prima di essere segnalata. Può proseguire solo per il tempo di durata della situazione.

4Le imprese possono analizzare registrazioni solo su richiesta della persona che registra o che è registrata al fine di:

a. esaminare a posteriori il comportamento delle persone coinvolte in situazioni di conflitto;

b. assicurare i mezzi di prova in caso di presunti reati contro la vita e l’integrità della persona, l’integrità sessuale e la libertà personale.

Art. 8 Termini per il trattamento delle registrazioni

1Le registrazioni che contengono dati personali sono analizzate al più tardi il giorno feriale successivo alla registrazione. Se per motivi legati all’esercizio non è possibile rispettare tale termine, le registrazioni sono analizzate al più tardi entro ulteriori due giorni feriali successivi alla registrazione.

2Le registrazioni salvate sono conservate durante almeno tre giorni feriali.