Progetto O sulla commutazione e la disattivazione degli impianti bicombustibili a gas
Consultazione 2026/27: ENERGIA: Revisione misure di gestione in caso di grave penuria di gas · 3 pagine
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Ordinanza sulla commutazione e la disattivazione degli impianti bicombustibili alimentati a gas
del … PROGETTO del giugno 2026
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 31 capoversi 1 e 2 lettera a, 57 capoversi 1 e 4 nonché 60 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese (LAP),
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Art. 1 Divieto
I gestori di impianti bicombustibili non sono autorizzati a utilizzare il gas trasportato in condotta per alimentare i propri impianti.
Art. 2 Obbligo d’informazione dei gestori della rete del gas
1I gestori della rete del gas devono informare senza indugio i gestori allacciati alla loro rete in merito all’entrata in vigore della presente ordinanza.
2Devono tenersi a loro disposizione per fornire informazioni tecniche.
Art. 3 Obbligo di documentazione e di notifica
1I gestori di impianti bicombustibili devono documentare la disattivazione dell’impianto o la sua commutazione all’altro combustibile.
2Devono notificare all’organizzazione di intervento in caso di crisi (OIC) dell’Associazione svizzera dell’industria del gas le seguenti informazioni:
a. nome o ditta;
b. indirizzo dell’ubicazione dell’impianto bicombustibile;
c. data e ora di inizio e fine della commutazione o della disattivazione nonché stato del contatore in questi due momenti.
RS ..............
1RS 531
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