Progetto O sulla commutazione e la disattivazione degli impianti bicombustibili a gas

Consultazione 2026/27: ENERGIA: Revisione misure di gestione in caso di grave penuria di gas · 3 pagine

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Ordinanza sulla commutazione e la disattivazione degli impianti bicombustibili alimentati a gas

del … PROGETTO del giugno 2026

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 31 capoversi 1 e 2 lettera a, 57 capoversi 1 e 4 nonché 60 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese (LAP),

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Art. 1 Divieto

I gestori di impianti bicombustibili non sono autorizzati a utilizzare il gas trasportato in condotta per alimentare i propri impianti.

Art. 2 Obbligo d’informazione dei gestori della rete del gas

1I gestori della rete del gas devono informare senza indugio i gestori allacciati alla loro rete in merito all’entrata in vigore della presente ordinanza.

2Devono tenersi a loro disposizione per fornire informazioni tecniche.

Art. 3 Obbligo di documentazione e di notifica

1I gestori di impianti bicombustibili devono documentare la disattivazione dell’impianto o la sua commutazione all’altro combustibile.

2Devono notificare all’organizzazione di intervento in caso di crisi (OIC) dell’Associazione svizzera dell’industria del gas le seguenti informazioni:

a. nome o ditta;

b. indirizzo dell’ubicazione dell’impianto bicombustibile;

c. data e ora di inizio e fine della commutazione o della disattivazione nonché stato del contatore in questi due momenti.

RS ..............

1RS 531

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