Progetto O concernente il contingentamento di gas trasportato in condotta

Consultazione 2026/27: ENERGIA: Revisione misure di gestione in caso di grave penuria di gas · 7 pagine

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Ordinanza concernente il contingentamento di gas trasportato in condotta

del … PROGETTO del giugno 2026

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 31 capoversi 1 e 2 lettera a, 57 capoversi 1 e 4 nonché 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese (LAP),

ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione

1La presente ordinanza si applica ai clienti che acquistano gas trasportato in condotta per il proprio consumo (consumatori finali) e che nell’ultimo anno civile hanno consumato più del 50 per cento della quantità totale consumata per processi di produzione e fabbricazione commerciale o industriale.

2Si applica anche ai consumatori finali che non possono dimostrare che la quantità di gas consumato nell’ultimo anno civile per processi di produzione e fabbricazione commerciale o industriale è pari o inferiore al 50 per cento della quantità totale consumata.

3 Non si applica ai clienti protetti di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del ...2 concernente la preparazione di misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas in una situazione di grave penuria.

Art. 2 Contingente

1Durante un periodo di contingentamento i consumatori finali possono consumare solo il contingente di gas trasportato in condotta a cui hanno diritto.

2Il contingente a cui hanno diritto corrisponde alla quantità di riferimento moltiplicata per il tasso di contingentamento.

RS ..........

1RS 531

2RS

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