Progetto O concernente il contingentamento di gas trasportato in condotta

Consultazione 2026/27: ENERGIA: Revisione misure di gestione in caso di grave penuria di gas · 7 pagine

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Ordinanza concernente il contingentamento di gas

trasportato in condotta «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 3 Quantità di riferimento

1La quantità di riferimento per i periodi di contingentamento di uno specifico mese civile corrisponde al consumo da parte del consumatore finale di gas trasportato in condotta nello stesso mese civile dell’anno precedente, diviso per il numero di giorni di quel mese.

2Se il consumo mensile misurato per l’ultima volta prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza è superiore di oltre il 20 per cento al consumo dello stesso mese civile dell’anno precedente, la quantità di riferimento corrisponde a tale consumo mensile diviso per il numero di giorni di tale mese, a condizione che la quantità di riferimento sia superiore a quella indicata al capoverso 1.

3Se né il consumatore finale né il fornitore dispongono dei dati necessari secondo i capoversi 1 e 2, la quantità di riferimento corrisponde al consumo durante il periodo di lettura del contatore dell’anno precedente che comprende il giorno civile in cui inizia il periodo di contingentamento diviso per il numero di giorni di tale periodo di lettura del contatore.

4Se non è disponibile un periodo di lettura secondo il capoverso 3, la quantità di riferimento corrisponde al consumo dalla prima lettura fino all’entrata in vigore della presente ordinanza diviso per il numero di giorni di tale periodo.

Art. 4 Tassi e periodi di contingentamento

1I tassi di contingentamento sono indicati nell’allegato 1 per periodo di contingentamento e regione.

2Le regioni sono indicate nell’allegato 2.

3Un periodo di contingentamento dura 24 ore e inizia alle ore 6:00 del giorno in questione.

Art. 5 Obbligo di documentazione e di notifica

1I consumatori finali devono documentare i loro contingenti, la base di calcolo e il consumo di gas e notificarli all’organizzazione di intervento in caso di crisi (OIC) dell’Associazione svizzera dell’industria del gas.

2L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) stabilisce la forma e il momento delle notifiche.

Art. 6 Trasferimento di contingenti

I consumatori finali possono trasferire i contingenti a cui hanno diritto, o parti di essi, ad altri consumatori finali della stessa regione, a condizione che entrambi dispongano di uno strumento di misurazione del profilo di carico. Il trasferimento deve essere concordato prima dell’inizio dei periodi di contingentamento.