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Consultazione 2026/36: Revisione totale dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI) e revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (OEm-V) · 57 pagine
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Schweizerische Bundeskanzlei / Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen (KAV)
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (Ordinanza sugli strumenti di misurazione delle radiazioni, OSMRI)
del …
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno (DFI) e il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),
visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20061 sugli strumenti di
misurazione (OStrM) e visti gli articoli 90 e 159 capoverso 4 dell’ordinanza del 26 aprile 20172 sulla radioprotezione (ORaP),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
a. i requisiti degli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti;
b. le procedure per l’immissione di tali strumenti sul mercato;
c. le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti.
Art. 2 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica ai seguenti strumenti di misurazione utilizzati in ambito medico:
a. ai dosimetri per radioterapia utilizzati come sistemi di misurazione di riferimento:
1 RS 941.210
2 RS 814.501
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