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Consultazione 2026/36: Revisione totale dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI) e revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (OEm-V) · 57 pagine

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Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti

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Art. 8 Procedura per l’immissione sul mercato

I dosimetri per radiodiagnostica necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 3 della presente ordinanza.

Art. 9 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione

I dosimetri per radiodiagnostica devono essere sottoposti ogni tre anni a una verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e l’allegato 3 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.

Sezione 3: Attivimetri

Art. 10 Requisiti essenziali

Gli attivimetri devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 4 della presente ordinanza.

Art. 11 Procedura per l’immissione sul mercato

Gli attivimetri necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 4 della presente ordinanza.

Art. 12 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione

1 Gli attivimetri devono essere sottoposti ogni anno a una verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e l’allegato 4 della presente ordinanza, eseguita dal METAS e devono essere sottoposti periodicamente a una procedura di controllo da parte dell’utilizzatore secondo l’allegato 7 numero 5 OStrM e l’allegato 4 della presente ordinanza se vengono utilizzati in applicazioni mediche.

2 Gli attivimetri devono essere sottoposti ogni tre anni a una verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e l’allegato 4 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato e devono essere sottoposti periodicamente a una procedura di controllo da parte dell’utilizzatore secondo l’allegato 7 numero 5 OStrM e l’allegato 4 della presente ordinanza se vengono utilizzati per il controllo della qualità negli stabilimenti di produzione di radiofarmaci.

3 Per gli attivimetri di cui al capoverso 1, la verificazione successiva annuale può essere differita in caso di partecipazione con esito positivo a una misurazione comparativa secondo l’allegato 7 numero 4 OStrM e l’allegato 4 della presente ordinanza. Una verificazione successiva è tuttavia obbligatoria almeno ogni tre anni.