Progetto
Consultazione 2026/36: Revisione totale dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI) e revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (OEm-V) · 57 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti
«%ASFF_YYYY_ID»
1. nella radioterapia con radiazioni fotoniche e di particelle ad alta energia secondo l’ordinanza del 26 aprile 20173 sugli acceleratori (OrAc),
2. nella radioterapia con impianti di irradiazione a raggi gamma secondo l’ordinanza del DFI del 26 aprile 20174 concernente la manipolazione delle sorgenti radioattive sigillate in medicina (OSRM),
3. per le prove di cui agli articoli 28–30 dell’ordinanza del 26 aprile 20175 sui raggi X (OrX) su impianti a raggi X per uso terapeutico;
b. ai dosimetri per radiodiagnostica utilizzati per le prove secondo gli articoli 28–30 OrX;
c. agli attivimetri utilizzati:
1. in caso di applicazioni mediche,
2. per il controllo di qualità negli stabilimenti di produzione di radiofarmaci;
d. ai dosimetri per brachiterapia utilizzati in applicazioni mediche.
2 La presente ordinanza si applica ai seguenti strumenti di misurazione per la rilevazione di contaminazioni:
a. ai rivelatori mobili della contaminazione superficiale utilizzati:
1. per misurazioni finalizzate al controllo dell’ermeticità delle sorgenti radioattive sigillate ai sensi dell’articolo 66 dell’ordinanza del DFI del 26 aprile 20176 concernente la manipolazione di materiale radioattivo (MMRa) o secondo l’articolo 19 OSRM con un’attività superiore a 100 LA,
2. per il rilevamento di contaminazioni sui colli in caso di trasporto di merci pericolose della classe 7,
3. per l’esenzione dall’obbligo della licenza e dalla vigilanza del materiale secondo l’articolo 105 ORaP,
4. per la misurazione delle contaminazioni negli impianti nucleari,
5. per il rilevamento di contaminazioni su persone quando escono da una singola area di lavoro di tipo C secondo l’articolo 81 ORaP,
6. per il controllo della situazione radiologica a seguito di un guasto o di un’emergenza da parte delle organizzazioni d’intervento NBC,
7. nell’ambito dell’attività di vigilanza delle autorità.
b. ai monitor di contaminazione per mani e piedi utilizzati per rilevare contaminazioni su persone quando escono da zone controllate e aree controllate;
c. ai monitor di contaminazione per persone utilizzati per il controllo finale all’uscita da zone controllate in impianti nucleari.